Impignorabilità delle regioni commissariate? Illegittima anche per le pronunce del Consiglio di Stato
Anche gli alti Giudici Amministrativi di Palazzo Spada demoliscono l’impignorabilità delle Regioni Commissariate.
La storia, molto italiana e politico/parlamentare, è nota: lo Stato italiano ha cercato di tutelare le Aziende Sanitarie Locali del Sud, disponendone la non pignorabilità da parte dei creditori nelle Regioni commissariate o sotto la tutela del Governo per i mega deficit sanitari.
Lo Stato, infatti, aveva fatto in modo che non fossero possibili i pignoramenti da parte dei creditori delle Asl e degli Ospedali delle Regioni commissariate o in piano di rientro dai debiti sanitari: una montagna enorme di debiti schermata e tutelata dalle procedure esecutive, senza preoccuparsi dello stato drammatico in cui versavano le imprese italiane – spesso piccole e medie – che vantavano tali crediti.
In forza di quanto disposto dall’art. 11, c. 2° D.L. n.78/2010 conv. in L.n. 122/2010 e dall’art. 1, c. 51° L.n. 220/2010, al fine di assicurare – nelle Regioni sottoposte ai Piani di rientro dai disavanzi sanitari e commissariate – il regolare svolgimento dei pagamenti predisposti, era stato infatti disposto che loro avverso “non possano essere intraprese o proseguite azioni esecutive […] fino al 31/12/2011”; il termine di scadenza era stato poi prorogato, prima al 31/12/2012 dall’art. 17, c. 4° lett. e) L.n. 111/2011 e poi al 31/12/2013 dall’art. 6-bis, c. 2° lett. a) e b) della L.n. 189/2012.
E’ noto come alcuni fornitori delle Aziende Sanitarie di Salerno, Caserta, Cosenza e altre avessero invece chiesto e ottenuto dai Tribunali competenti decreti ingiuntivi per forniture di beni e servizi non pagati da quelle ASL.
Le Asl ingiunte esecutivamente, invece di pagare, avevano tentato di opporsi utilizzando l’impossibilità di procedere nei loro confronti con qualsiasi azione esecutiva civile (es. pignoramenti) o amministrativa (es. ottemperanza), in forza delle disposizioni sulla impignorabilità sopra richiamate.
Con la sentenza della Corte Costituzionale 3/7/2013, n. 186 (di cui abbiamo già parlato qui in altro articolo redatto da Omnialex) è stata dichiarata l’incostituzionalità dell’art. 1 c. 51° L.n. 220/10 (e di tutte le successive proroghe) relativamente al blocco delle azioni esecutive nei confronti dell’Amministrazioni sanitarie inadempienti aventi sede nelle regioni sottoposte a Piani di Rientro e commissariate.
La decisione della Corte Costituzionale è stato poi avvalorato nel corso dell’ultimo autunno anche in sede di giurisdizione amministrativa, dalla Terza Sezione del Consiglio di Stato, che pronunciandosi sul punto con le Sentenze n. 5324 e 5310 del 6.11.2013, ha avvalorato la procedibilità di ogni tipo d’azione esecutiva anche nei confronti delle amministrazioni sanitarie di tutto il territorio nazionale.
Da ultimo, sempre la Terza Sezione del Consiglio di Stato, il giorno prima di Natale, con la Sentenza n. 6232 del 24.12.2013, ha di conseguenza disposto l’obbligo per tutte le Aziende sanitarie debitrici all’immediato pagamento delle somme dovute, non potendo più essere inibite “dalla necessità di dover assicurare la continuità dell’erogazione delle funzioni essenziali connesse al servizio sanitario”.
Commentano così gli avvocati Francesco Maria Lino e Federico Lerro di Omnialex: “Questa Sentenza arriva alla fine di un anno molto difficile per le imprese e, se possibile, ci sprona ancora di più a lavorare per il recupero dei crediti delle aziende italiane. Finalmente le barriere incostituzionali che erano state sollevate per difendere gli interessi della P.A., a discapito degli imprenditori, hanno ceduto di fronte alla legge e ai Giudice, che, evidentemente, stanno dalla parte dei giusti: le Imprese italiane creditrice, piccole e medie, che sono l’ossatura dell’Economia italiana”.
Per leggere per intero la Sentenza III Sez. Consiglio di Stato n. 6232 del 24.12.2013, potete cliccare qui.