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Minibond e Cambiali finanziarie: il ruolo dello sponsor nella gestione della emissione e del collocamento dello strumento finanziario

Minibond e Cambiali finanziarie: il ruolo dello sponsor nella gestione della emissione e del collocamento dello strumento finanziario

Il “Decreto Sviluppo”, D.L. 22 giugno 2012, n. 83, con l’obiettivo di aiutare le piccole e medie imprese in un momento di difficoltà economica, ha introdotto la possibilità anche per le società non quotate e per le PMI italiane di emettere dei veri e propri titoli di debito, a breve (cambiali finanziarie) e a medio-lungo termine (minibond), al fine di reperire risorse e liquidità.

Come abbiamo già in precedenza detto (qui in altra news redatta da Studio Legale LDS “Nuovi strumenti di finanziamento: minibond e cambiali finanziarie”) le imprese, piccole e medie non quotate, possono emettere questi strumenti finanziari al ricorrere di determinate condizioni, quali innanzitutto il supporto di uno Sponsor (una banca o intermediario finanziario) coadiuvato, se ritenuto opportuno, da un Advisor, che assista l’impresa nella gestione della procedura di emissione dalla fase iniziale fino al collocamento vero e proprio.

Per sponsor si intendono banche, imprese di investimento, SGR, società di gestione armonizzate, SICAV e intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dall’articolo 107 del Testo Unico bancario. Le banche sponsor con sede legale extra-UE devono essere autorizzate alla prestazione di servizi di investimento in Italia.

L’avvocato Federico Lerro dello Studio Legale LDS precisa che nel caso di titoli non quotati, lo sponsor dovrà procedere ad una valutazione periodica, nonché ad una classificazione delle società emittenti in una categoria di rischio alla luce della capacità di rispettare i propri obblighi. In particolare, lo sponsor avrà l’obbligo di mantenere nel proprio portafoglio fino alla scadenza una quota dei titoli emessi, facilitando la liquidità degli scambi sui titoli per tutta la durata dell’emissione, nella seguente misura attraverso una quota non inferiore al 5% del valore di emissione, per le emissioni di valore fino a 5 milioni di euro, un ulteriore 3% del valore di emissione eccedente i 5 milioni di euro fino a un valore massimo di 10 milioni di euro e un’ulteriore quota del 2% per il valore dell’emissione eccedente i 10 milioni di euro.

Lo sponsor dovrà anche provvedere a classificare la categoria di rischio dell’emittente, tenendo conto della qualità creditizia dell’impresa e dovrà fornire aggiornamenti almeno trimestrali sulla classificazione di rischio ed ogni qualvolta intervenga un elemento straordinario.

Secondo l’avv. Francesco Maria Lino il delinearsi di questo nuovo modello finanziario e l’introduzione di eccezioni ai vigenti limiti quantitativi all’emissione potrebbero far pensare all’avvio di un processo di rivisitazione del concetto dell’attività creditizia quale “attività riservata” al sistema bancario, così come l’istituzionalizzazione del ruolo di sponsor sembra rappresentare un passo importante verso la “disintermediazione” nell’accesso al credito in cui le istituzioni bancarie, da prestatori di ultima istanza, divengono “facilitatori” del processo di finanziamento della propria clientela corporate.

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