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Liquidazione compensi dei consulenti e ausiliari dei magistrati

Liquidazione compensi dei consulenti e ausiliari dei magistrati

Il procedimento di opposizione alla liquidazione insoddisfacente

 

L’avvocato Federico Lerro, dello Studio Legale LDS, ha formulato un parere sulla questione dei compensi dei consulenti e ausiliari dei magistrati, così come espresso qui di seguito.

In particolare, l’avv. Lerro evidenzia che non è corretto che il consulente emetta fattura al momento della presentazione della mera istanza di liquidazione dei compensi poiché, così facendo, con ogni probabilità, il consulente riceverà una liquidazione decisa dal magistrato inferiore agli importi che ha già fatturato, con l’impossibilità di recuperare le somma che egli avrà fatturato in esubero.

In effetti, da un esame della disciplina, si evince quanto segue.

La liquidazione del consulente/ausiliario nominato dal Pubblico Ministero è disciplinata dal D.P.R. 30.05.2002 n. 115.

La competenza alla liquidazione dei compensi dovuti al consulente tecnico nominato dal pubblico ministero spetta al “magistrato che procede” in applicazione dell’art. 168 d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina specificamente la competenza alla liquidazione delle spettanze degli ausiliari del magistrato.

In effetti l’art. 168 (Decreto di pagamento delle spettanze agli ausiliari del magistrato

e dell’indennità di custodia), recita che: “1. La liquidazione delle spettanze agli ausiliari del magistrato e dell’indennità di custodia è effettuata con decreto di pagamento, motivato, del magistrato che procede.

2. Il decreto è comunicato al beneficiario e alle parti, compreso il pubblico ministero, ed è titolo provvisoriamente esecutivo.

3. Nel processo penale il decreto è titolo provvisoriamente esecutivo solo se sussiste il segreto sugli atti di indagine o sulla iscrizione della notizia di reato ed è comunicato al beneficiario; alla cessazione del segreto è comunicato alle parti, compreso il pubblico ministero, nonché nuovamente al beneficiario ai fini dell’opposizione.”

Con ciò l’avv. Lerro specifica nuovamente che è espressamente previsto che all’istanza di liquidazione che deve presentare il consulente, debba essere allegata NON UNA FATTURA, ma un mero prospetto degli onorari di cui al D.M. 30.05.2001 e la relativa IPOTESI di PARCELLA, ossia una nota pro forma.

Segnala, inoltre, l’avv. Lerro, che la disciplina in esame dia ampia discrezionalità al Magistrato, nella valutazione degli importi di cui l’ausiliario chiede la liquidazione.

Infatti, viene reperita e valutata, sul punto, la “Circolare del Ministero di Grazia e Giustizia 15 marzo 2006 – Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia”, che al capo 3 riporta il titolo “Liquidazione dei compensi in favore dei consulenti tecnici, dei periti, degli interpreti e dei traduttori.”

Tale circolare sul punto richiamato recita: “I compensi corrisposti in favore dei consulenti tecnici, dei periti, degli interpreti e dei traduttori, per le operazioni eseguite su disposizione dell’autorità giudiziaria, costituiscono una voce consistente delle spese di giustizia, almeno per i compensi liquidati nel settore penale, dove la spesa è anticipata dall’erario e non sempre è recuperabile a carico di una delle parti del processo, vuoi perché il procedimento non si conclude con una condanna alle spese dell’imputato o del querelante, vuoi per l’oggettiva difficoltà, sopra ricordata, di procedere al recupero nei confronti del soggetto pur condannato al pagamento.

Appare dunque indispensabile richiamare l’attenzione delle SS.LL. sulla necessità di strettamente vigilare, ferma restando l’autonomia decisionale del singolo magistrato titolare del procedimento, affinché il conferimento degli incarichi avvenga con oculatezza e affinché la determinazione dei relativi onorari sia operata nel pieno rispetto dei rigorosi criteri fissati dalla legge (v. art. 49 ss. D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 4, L. 8 luglio 1980, n. 319, D.M. 30 maggio 2002).”

Inoltre, ulteriormente analizzando la circolare richiamata, l’avv. Lerro rileva che al capo “3.2. La determinazione degli onorari.” , il punto 7 recita: “La liquidazione delle spese sostenute dall’ausiliario deve avvenire sulla base di una nota specifica e documentata, che il magistrato è tenuto, sotto la propria responsabilità, a verificare accuratamente, escludendo dal rimborso le spese non necessarie.”

Anche in questo caso, come si noterà, si fa riferimento a una nota e non a una fattura.

Per quanto riguarda il provvedimento di liquidazione del Pubblico Ministero, l’avv. Lerro segnala che detto è disciplinato dall’art. 11 della legge 319 del 1980.

È un provvedimento di natura giurisdizionale e, in quanto tale, deve essere motivato, per consentire e alle parti e al giudice stesso di controllare la congruità e la pertinenza della liquidazione effettuata.

Il contenuto della motivazione che sostiene il giudizio di liquidazione che ha svolto il Magistrato è ciò che il consulente deve valutare nel caso in cui voglia fare opposizione, impugnando quel provvedimento di liquidazione.

Nel caso in cui il consulente non fosse soddisfatto di un provvedimento di liquidazione, potrà valutare la possibilità di presentare un ricorso, che dovrà essere presentato nei venti giorni dalla notifica del provvedimento stesso, al Capo dell’Ufficio giudiziario cui appartiene il magistrato che ha emesso il provvedimento di liquidazione impugnato.

Nel giudizio la parte potrà stare e patrocinare personalmente, senza ausilio di avvocato.

Il Presidente/Capo dell’Ufficio dinanzi a cui è stata presentata opposizione, può chiedere a chi ha provveduto alla liquidazione (il suo magistrato), gli atti e documenti e le informazioni necessarie alla decisione.

L’Ordinanza che definisce tale giudizio non è appellabile.

Il Provvedimento di liquidazione

In sede penale, successivamente alla liquidazione del magistrato e alla notifica del provvedimento, il cancelliere emette l’ordinanza di pagamento delle indennità a favore dell’esperto, che da parte sua emette fattura o ricevuta di sotto forma di parcella intestandola all’organo al quale è rivolta la prestazione.

L’Ordinanza di pagamento e la fattura danno diritto alla riscossione dell’onorario, che viene anticipato nel campo penale dallo Stato e il pagamento avviene attraverso l’emissione di un mandato di pagamento.

 

Mancata liquidazione da parte del magistrato dell’istanza di liquidazione del consulente

Nel caso in cui il P.M. ometta di liquidare l’istanza del consulente o ausiliario, il consiglio dell’avv. Lerro è in primo luogo di sollecitare tale liquidazione, eventualmente anche depositando un’istanza di sollecito della liquidazione della posizione (allegando opportunamente a tale istanza di sollecito copia integrale dell’istanza di liquidazione originaria).

Se ciò non bastasse, il consulente tecnico per cercare di recuperare le somme ad esso dovute può fare ricorso agli strumenti processuali previsti dal codice: la citazione oppure – più temerariamente – il ricorso al decreto ingiuntivo.

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