L’acquisto di un immobile da parte del cittadino extracomunitario privo di permesso di soggiorno
L’Italia, il bel paese. Il territorio italiano sempre più attrae stranieri che decidono di investire il loro denaro nell’acquisto di immobili.
È sicuramente in aumento il numero di cittadini extracomunitari che si rivolgono al mercato immobiliare italiano, in questi anni reso appetibile dalla crisi e dal ribasso dei prezzi.
In linea generale, la normativa permette all’extracomunitario non soggiornante regolarmente in Italia – e quindi non in possesso di un permesso di soggiorno – di perfezionare il proprio acquisto.
La legge sembra essere equa e democratica: l’extracomunitario senza permesso di soggiorno può comprare un immobile solo se un trattato internazionale lo consente oppure se in materia esiste una condizione di reciprocità tra l’Italia e il suo Stato di appartenenza.
Infatti, l’art. 16 delle disposizioni preliminari del Codice Civile (Regio Decreto n. 262 del 16 marzo 1942) stabilisce che “Lo straniero è ammesso a godere dei diritti civili attribuiti al cittadino a condizione di reciprocità e salve le disposizioni contenute in leggi speciali. Questa disposizione vale anche per le persone giuridiche straniere”. Questo articolo, ovviamente, non riguarda i diritti fondamentali dell’uomo (che sono tutelati da norme di rango assai superiore) ma proprio quei diritti patrimoniali che attengono le compravendite immobiliari, le costituzioni di società, i diritti reali, diritti di proprietà su beni mobili, etc.
Solo per questa tipologia di diritti, pertanto, opera la previsione normativa per cui lo straniero sia ammesso a godere di tali diritti laddove i medesimi siano anche attribuiti al cittadino italiano, in base alla condizione di reciprocità: cittadino extracomunitario e cittadino italiano devono poter compiere i medesimi atti l’uno nel paese dell’altro.
L’avv. Federico Lerro, entrando più nello specifico del problema, precisa che il godimento dei diritti civili da parte dei cittadini stranieri è materia più recentemente disciplinata nel Decreto Legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (c.d testo unico sull’immigrazione) e dal regolamento di attuazione D.P.R. 394/1999 che all’art. 1 dispone: “1. Ai fini dell’accertamento della condizione di reciprocità, nei casi previsti dal testo unico … il Ministero degli Affari Esteri, a richiesta, comunica ai notai ed ai responsabili dei procedimenti amministrativi che ammettono gli stranieri al godimento dei diritti in materia civile, i dati relativi alle verifiche del godimento dei diritti in questione da parte dei cittadini italiani nei Paesi d’origine dei suddetti stranieri.”
Tuttavia, è evidente che la verifica delle condizioni di reciprocità non dovrà essere accertata con le modalità previste dall’articolo sopra richiamato qualora, ad acquistare l’immobile, sia un cittadino extracomunitario non in possesso di permesso di soggiorno il cui Stato abbia concluso con l’Italia Accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti.
L’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS ricorda che, per il diritto internazionale, ogni provvedimento di ratifica e esecuzione di un accordo tra Stati diviene “lex specialis” rispetto alla previsione nazionale: pertanto nel caso esistano tra i paesi esteri e l’Italia accordi bilaterali in materia di promozione e protezione degli investimenti, tale pattuizione prevale sull’art. 16 delle Preleggi del codice civile, in ciò ritenendosi esistente la condizione di reciprocità.
“Consiglio pertanto di verificare l’esistenza di tali accordi sul sito della Farnesina, Ministero degli Affari Esteri” conclude l’avv. Lerro.