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Per la Cassazione la Guardia Medica non è tenuta a chiamare il 118

Per la Cassazione la Guardia Medica non è tenuta a chiamare il 118

Il medico di Guardia Medica che, dopo un consulto telefonico, ritiene necessario che il paziente per il quale è stato chiamato necessita di un consulto ospedaliero per accertamenti, non è tenuto a chiamare personalmente il 118 né a sollecitare l’arrivo dell’ambulanza e, tanto meno, ad andare al domicilio della persona per la quale è stato chiamato e per la quale ha esortato il ricovero.

Lo sottolinea la sesta sezione penale della Corte di Cassazione con la sentenza n. 226 del 16.11.2014 che ha annullato senza rinvio la condanna a quattro mesi di reclusione inflitta a un medico di Guardia Medica dalla Corte di Appello di Reggio Calabria.

Il fatto: un medico di Guardia Medica era stato chiamato telefonicamente dalla figlia di una donna che soffriva di ulcere duodenali e che lamentava dolore nella parte alta dell’addome. La signora stava molto male nonostante avesse preso un forte antispastico. Il medico, dopo aver ricevuto queste informazioni, e sospettando che la donna potesse avere un infarto del miocardio, aveva consigliato di chiamare un’ambulanza perché erano necessari accertamenti eseguibili solo in ospedale.

Ad avviso della Corte di Appello, il dottore “proprio in virtù della estrema serietà della sintomatologia della paziente riferitagli dalla figlia, non poteva astenersi da una immediata verifica ‘in loco’ delle condizioni di salute della donna, seppure poi lo sbocco di tale intervento sarebbe comunque stato l’invio della stessa presso il presidio ospedaliero” e pertanto lo aveva condannato a 4 mesi di reclusione. Secondo la Corte di Appello, il dottore aveva “abbandonato a sé stessa e ai suoi familiari la paziente poiché, al di là dell’intervento domiciliare, egli avrebbe dovuto attivarsi per assicurare alla donna e ai congiunti un’efficace e immediata tutela delle sue condizioni di salute”.

Per la Cassazione, invece, “non rientra nei compiti del sanitario di Guardia Medica locale quello di assicurare il servizio di eventuale ospedalizzazione dei pazienti dai quali o nell’interesse dei quali egli viene contattato”. Per la Suprema Corte “è davvero fuori luogo” ritenere che la Guardia Medica abbia “una mansione di ‘stimolatore per le vie brevi’ del servizio 118”. I giudici di Cassazione hanno valutato anche che la paziente abitava a pochi chilometri dall’Ospedale di Reggio Calabria, tanto è vero che la figlia, dal momento che il 118 non aveva in quel momento mezzi disponibili, accompagnò la madre in ospedale in breve tempo a bordo della sua auto.

Secondo la Cassazione, non si può imputare al medico l’omissione della visita domiciliare che la stessa Corte di Appello ha ritenuto “perfettamente inutile” e che sarebbe potuta essere “potenzialmente dannosa per la possibile connessa perdita di tempo” a fronte della necessità del ricovero.

Dopo quattro giorni la paziente venne dimessa. Adesso anche il camice bianco imputato, con il deposito delle motivazioni di questo verdetto, può dire di essere ‘salvo’.

Commento della scrivente: Tutto è bene quel che finisce bene. La signora è viva e il medico è stato assolto. Ma le note stonate sono tante.

In primis i legali a cui la signora e famiglia si sono rivolti. Ma io dico, forse perché sono un medico e non un legale, come si fa a imbastire un processo penale per un comportamento che non ha portato conseguenze quod vitam o quod valetudinem per la paziente? Nonostante il buon consiglio medico, ovvero chiamare il 118, nel sospetto diagnostico di un possibile infarto cardiaco, la signora intenta una causa. Perché?

Certo è che spesso conta più la forma che la sostanza: magari il collega di Guardia Medica sarà stato brusco e sbrigativo e magari anche poco gentile. E la signora? Se andando in ospedale con propri mezzi o trasportata è stata ricoverata con una degenza di 4 giorni, vuol dire che qualche problemuccio c’era davvero. Ma se l’episodio fosse successo di giorno, la signora avrebbe preteso che il curante mollasse di colpo l’ambulatorio gremito di anziani che erano in fila per le solite ricette e per la misurazione della pressione, nonché di invadenti informatori (o disturbatori) del farmaco per correre a tenerle la manina?

Ma se invece il Medico di Guardia avesse optato di recarsi a casa della signora, magari sbagliando strada o non trovando da parcheggiare e la signora fosse stata in piena crisi infartuale, cosa sarebbe successo? La Corte di Appello non avrebbe condannato il medico basandosi sull’assunto che il dottore “proprio in virtù della estrema serietà della sintomatologia non poteva astenersi da una immediata verifica ‘in loco’ delle condizioni di salute della donna per poi disporre l’invio della stessa presso il presidio ospedaliero”.

Con tutto rispetto, sarebbe bene che ognuno facesse il suo lavoro.

La Guardia Medica è un Servizio di Continuità Assistenziale che viene erogato alle persone negli orari in cui i rispettivi Medici Curanti non sono in servizio, ovvero dalle ore 20 alle ore 8 e nei festivi e prefestivi.

La Guardia Medica può effettuare visite domiciliari; prescrivere farmaci per nuove terapie o per la prosecuzione del percorso di cura la cui interruzione potrebbe aggravare le condizioni della persona; può rilasciare certificazioni di astensioni dal lavoro per malattia limitatamente ai lavoratori turnisti; può proporre il ricovero in ospedale; può effettuare anche visite ambulatoriali secondo gli orari definiti in ogni sede.

Quando si esegue una richiesta di intervento a domicilio alla Guardia Medica si devono fornire le generalità, quali cognome e nome, indirizzo, numero di telefono e ogni altra informazione utile per facilitare ed abbreviare l’arrivo del medico al domicilio.

Si raccomanda di rivolgersi al servizio esclusivamente per bisogni ritenuti non differibili e non per richieste diagnostiche o per altre prestazioni assolvibili nell’orario normale di attività del medico curante.

Come Guardia Medica, non è corretto uscire sempre e comunque non si può chiudere la sede per andare a vedere, ad esempio, un ventenne con 38°C e placchette sulle tonsille. Quando si sospetta una patologia d’urgenza o emergenza, non si deve perdere tempo per andare al domicilio del paziente. Allertare il 118 è bene ma non obbligatorio. E il paziente dovrebbe ringraziare per il buon consiglio.

Dott.ssa Fiammetta Trallo, Specialista in Ginecologia ed Ostetricia

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