Incidenti stradali: concorso di colpa per chi omette di segnalare un pericolo
Il “triangolo no” solo nella canzone di Renato Zero, il “triangolo sì” alla guida dell’auto per evitare responsabilità penale derivante dal mancato rispetto delle regole cautelari di prudenza.
Cantava Renato Zero “la geometria non è un reato”: a quanto pare così non è!
In effetti, la Suprema Corte, con pronuncia n. 7950 del 19 febbraio 2014, in tema di omicidio colposo, ha riconosciuto sussistente la responsabilità penale del conducente che ometta di segnalare la presenza del veicolo fermo sulla carreggiata con il segnale mobile di pericolo c.d. “triangolo”, ai sensi dell’art. 162 Codice della Strada e 357 del relativo Regolamento di attuazione, provocando così un incidente mortale.
Tale pronuncia si riferisce ad un caso in cui vi era, peraltro, una concorrente condotta colposa della vittima dell’incidente stradale, che non aveva moderato la velocità pur in presenza di limitate condizioni di visibilità, andando così ad impattare contro il veicolo fermo senza segnale mobile di pericolo.
I professionisti dello Studio Legale LDS evidenziano che “l’intento della giurisprudenza di legittimità è quello di ricondurre la responsabilità in capo al conducente che pone in essere comportamenti che violano regole cautelari di prudenza, dettate al fine di prevenire sinistri stradali”.
In effetti, il triste e ormai diffuso fenomeno della mortalità stradale ha spinto il legislatore ad inasprire la disciplina in tema di circolazione stradale – si pensi a quelle norme dettate in tema di guida in stato d’ebbrezza ex art. 186 Codice della Strada – dettando ad hoc norme preventive e cautelari, quali ad esempio, le norme che impongono di indossare il casco protettivo quando si circola sui motocicli; quelle che vietano di sporsi dal finestrino durante la marcia dei veicolo; quelle che impongono di collocare il triangolo sulla carreggiata etc.
La violazione delle suddette norme cautelari fa sorgere in capo al conducente del veicolo una precisa colpa, ossia la cd. colpa specifica, che si ravvisa ogni qual volta la condotta sia posta in essere in spregio alle norme preventive e cautelari sancite dal legislatore.
Nel caso di colpa specifica, la Giurisprudenza maggioritaria ritiene che a nulla rileva, ai fini dell’esclusione della responsabilità del conducente, la condotta colpevole della vittima che abbia anch’essa contribuito a causare l’evento colposo.
Difatti, il conducente del veicolo potrà andare esente da responsabilità, in caso di sinistro mortale, solo qualora risulti accertato un comportamento colposo della vittima (sia essa un pedone od altro conducente) che, per i suoi caratteri, costituisca una vera e propria eccezione, non prevista, né prevedibile, che sia stata da sola sufficiente a produrre l’evento secondo quanto previsto dall’art. 41, secondo comma, Cod. Pen.