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Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante quale riduzione della capacità lavorativa specifica

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante quale riduzione della capacità lavorativa specifica

In tema di risarcimento del danno da fatto illecito, concretatosi in un evento che abbia cagionato gravi lesioni all’integrità psico-fisica della vittima, la Terza Sezione Civile della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 2758 del 12 febbraio 2015, ha riconosciuto sussistente il c.d. danno da “riduzione della capacità lavorativa specifica” anche laddove residui in capo alla vittima una “capacità lavorativa generica” ovvero la possibilità per la stessa di continuare genericamente a svolgere altre e differenti mansioni rispetto a quelle svolte nel periodo antecedente la lesione.

Tale pronuncia si riferisce a un caso in cui, a seguito di un incidente stradale, il soggetto danneggiato – investito mentre attraversava la strada sulle apposite strisce pedonali – patì lesioni personali di gravità tale da essere dichiarato permanentemente non idoneo al Servizio di Polizia di Stato dove svolgeva la propria attività lavorativa con qualifica di agente scelto.

Sul punto i professionisti dello Studio Legale LDS precisano come, in caso di illecito lesivo della integrità psicofisica della persona, la riduzione della capacità lavorativa generica quale potenziale attitudine all’attività lavorativa da parte di un soggetto – sia legittimamente risarcibile come danno biologico nel quale si ricomprendono, ovviamente, tutti gli effetti negativi del fatto lesivo che incidono sul bene della salute in sé e per sé considerato.

Ne consegue, dunque, che la anzidetta voce di danno non potrà formare oggetto di autonomo risarcimento come danno patrimoniale che andrà, invece, autonomamente liquidato qualora, alla riduzione della capacità lavorativa generica, si associ anche una riduzione della capacità lavorativa specifica.

I professionisti dello Studio Legale LDS, Avv. Federico Lerro e Dott.ssa Paola Lanini, ricordano come detta tipologia di danno consista, invece, nella contrazione – sia essa attuale o potenziale – dei redditi dell’infortunato allorquando, dopo la lesione e a causa di essa, la vittima non sia più in grado di percepire il medesimo reddito di cui godeva prima del sinistro; ovvero – nel caso in cui non fosse percettore di reddito – non possa più aspirare ad ottenere quel livello reddituale che avrebbe verosimilmente raggiunto in assenza della lesione; ovvero, infine, nel caso cui alleghi e dimostri che, a causa del sinistro subito, abbia perduto la possibilità di conseguire un risultato favorevole sperato ed impedito dalla condotta illecita subita.

Sul punto la Corte di Cassazione ha precisato infatti che “qualora, a detta riduzione della capacità lavorativa generica si associ una riduzione della capacità lavorativa specifica che, a sua volta, dia luogo ad una riduzione della capacità di guadagno, detta diminuzione della produzione di reddito integra un danno patrimoniale”.

Il diritto al risarcimento del danno patrimoniale da lucro cessante, dunque, non può farsi discendere in modo automatico dall’accertamento dell’invalidità permanente, poiché esso sussiste solo se tale invalidità abbia prodotto una riduzione della capacità lavorativa specifica.

Detto danno patrimoniale, infatti, “deve essere accertato in concreto attraverso la dimostrazione che il soggetto leso svolgesse – o presumibilmente in futuro avrebbe svolto – un’attività lavorativa produttiva di reddito, ed inoltre attraverso la prova della mancanza di persistenza, dopo l’infortunio, di una capacità generica di attendere ad altri lavori” che siano conformi alle attitudini e preparazione del danneggiato (soprattutto in caso di persona già inserita da anni nella specifica attività), sia pure nell’ambito della flessibilità delle prestazioni lavorative, nonché della concreta possibilità di trovare altro tipo di lavoro, a fronte della perdita definitiva del lavoro precedente, a causa dell’evento dannoso.

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