Con fondo stradale ghiacciato il gestore autostradale è tenuto a risarcire i danni subiti dai veicoli qualora non riesca a provare il caso fortuito
La Cassazione (sentenza n. 6245/2015 sezione terza civile) ha affermato il principio secondo cui “il caso fortuito si può configurare tutte le volte in cui l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”.
IL FATTO – Un automobilista percorreva l’autostrada allorquando, a causa di un tratto ghiacciato, perdeva il controllo del proprio veicolo. In seguito ai numerosi danni patiti dall’autovettura, l’automobilista conveniva in giudizio la società Autostrade per l’Italia S.p.A. per sentirla condannare al risarcimento dei danni. In primo grado, il Tribunale accoglieva la domanda, mentre in secondo grado, la Corte d’Appello, in riforma della decisione di primo grado, rigettava la domanda proposta dall’automobilista. Tuttavia, l’automobilista proponeva ricorso in Cassazione.
LA PRONUNCIA DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE – La Suprema Corte di Cassazione si era innanzitutto soffermata sulla pronuncia della Corte di Appello, considerata disarmonica rispetto ai principi di diritto ai quali avrebbe dovuto ispirarsi. Più precisamente, la Corte di Cassazione aveva ritenuto che la sentenza della Corte di Appello si basava sull’errata considerazione che, in una fattispecie di danni “derivanti da strade”, occorreva subordinare l’art. 2051 cod. civ., rubricato responsabilità da cosa in custodia, all’esistenza del requisito dell’insidia e del trabocchetto. Pertanto, nel caso de quo, la Corte d’Appello era arrivata alla conclusione che un fondo stradale – scivoloso e ghiacciato – non costituiva “insidia”, proprio perché è prevedibile che nel mese di gennaio, in una zona di montagna, possa cadere pioggia mista a neve, con la conseguenza che si deve ritenere esclusa la responsabilità del gestore autostradale.
La Corte di Cassazione, invece, ribaltando la pronuncia del Giudice di secondo grado, aveva ritenuto che il principio che avrebbe dovuto guidare il Giudice di secondo grado è quello secondo il quale “a carico dei proprietari o concessionari delle autostrade è configurabile la responsabilità per cosa in custodia, disciplinata dall’art. 2051 cod. civ., essendo possibile ravvisare un’effettiva possibilità di controllo sulla situazione della circolazione e della carreggiata, riconducibile ad un rapporto di custodia. Ne consegue che, ai fini della prova liberatoria, che il custode è tenuto a fornire per sottrarsi alla responsabilità civile, rileva la distinzione tra le situazioni di pericolo connesse alla struttura o alle pertinenze dell’autostrada da quelle provocate dagli utenti o da una repentina ed imprevedibile alterazione dello stato della cosa in quanto, solo nella ricorrenza di queste ultime, potrà configurarsi il caso fortuito”. Il caso fortuito si verifica “tutte le volte in cui l’evento dannoso si sia verificato prima che l’ente proprietario o gestore abbia potuto rimuovere, nonostante l’attività di controllo e la diligenza impiegata, la straordinaria ed imprevedibile situazione di pericolo determinatasi”. Pertanto, nel caso di specie, il fondo ghiacciato costituisce una situazione di pericolo connessa alla struttura dell’autostrada, con la conseguenza che il gestore è responsabile di eventuali danni che ne sono derivati.
IN CONCLUSIONE – La Suprema Corte, alla luce delle considerazioni sopra esposte, accoglieva il ricorso promosso dall’automobilista, cassava la sentenza impugnata e rimetteva la causa alla Corte di Appello.