Se rinuncio all’eredità di mio marito, deceduto quando ancora lavorava, perdo il diritto a riscuotere il TFR fino a oggi maturato?
Nel caso di decesso di lavoratore dipendente ancora in servizio, le somme maturate a titolo di Trattamento di Fine Rapporto non confluiscono e non verranno computate al patrimonio ereditario.
In effetti, questo particolare indennizzo per legge non concorre a formare l’attivo ereditario ex art. 2122 Cod. Civ. e art. 12, comma 1, lett. c), D.Lgs. n. 346/1990.
In pratica, i familiari superstiti del lavoratore dipendente hanno diritto a chiedere e riscuotere l’indennizzo in discorso iure proprio, per diritto proprio e personale attribuito loro dalla legge.
Pertanto, il TFR potrà essere chiesto e riscosso indipendentemente dall’accettazione dell’eredità ed quindi anche laddove vi sia stata rinuncia.
Basterà, per avere diritto a riscuotere l’indennizzo, solo essere uno degli aventi diritto indicati dalla Legge: il coniuge, i figli e, se vivevano a carico del prestatore di lavoro deceduto, anche i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado; oppure, in mancanza di questi soggetti, il TFR potrà essere riscosso secondo le disposizioni testamentarie o le regole della successione legittima, senza altri limiti di sorta.
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Avv. Federico Lerro – Dott.ssa Elena Laura Bini