Sei mesi o un anno per chiudere con il passato: il divorzio breve
Ebbene, la Legge n. 55/2015, modificando la legge n. 898/1970, c.d. legge sul divorzio, ha decisamente ridotto i tempi della separazione, tanto giudiziale che consensuale, al fine di consentire agli ex coniugi di chiedere celermente il divorzio.
In effetti, i vecchi e lunghi tre anni previsti per proporre domanda di divorzio (decorrenti dalla prima comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale), sono stati sostituiti definitivamente.
Oggi, infatti, si potrà proporre domanda di divorzio dopo, in caso di separazione giudiziale, solo un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale. Il termine di un anno è poi ridotto a sei mesi, in caso di separazione consensuale.
Tanto, indipendentemente dalla presenza o meno di figli, ma non solo…
Infatti, la domanda di divorzio potrà essere proposta anche laddove sia ancora pendente il giudizio di separazione personale, se sia decorso il termine indicato dalla Legge (un anno dalla comparizione dei coniugi avanti al Presidente del Tribunale in sede di separazione personale).
Com’è noto, con il divorzio cessano gli effetti derivanti dal matrimonio e vengono meno i diritti successori tra i coniugi, consentendo a ciascuno di ricostruirsi una nuova esistenza.
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