Le seconde nozze produttrici di diritti ereditari anche nei confronti di donazioni disposte prima del matrimonio
Riportiamo un articolo scritto dall’avv. Federico Lerro e dai legali dello Studio Legale LDS per Diritto24 del Sole 24 Ore.
Come è facile immaginare, le seconde nozze comportano per ciascun coniuge diritti successori nei confronti dell’altro. In effetti, i diritti successori del primo coniuge vengono meno con il divorzio, (salvo l’eventuale diritto di ricevere gli alimenti a carico dell’eredità ex art. 9 della L. 898/70), quest’ultimo consente ai coniugi divorziati, se lo desiderano, di convolare a nuove nozze.
Così, in caso di decesso del congiunto, il coniuge sposato in seconde nozze acquisterà la qualità di erede legittimario ed avrà diritto alla quota di eredità, secondo le norme successorie.
Se, poi, dal primo matrimonio sono nati dei figli, il secondo marito o la seconda moglie concorrerà con i figli del primo matrimonio per la divisione ereditaria, secondo le regole successorie.
Può accadere che il coniuge defunto, prima di convolare a nuove nozze, disponga in favore dei figli una o più donazioni, sottraendo di fatto alla massa ereditaria beni o somme di denaro.
In questi casi, il secondo coniuge del de cuius ha diritto a vedere ricostruita la massa ereditaria, tanto con tutti i beni appartenenti al de cuius al momento della morte, quanto con i beni eventualmente donati in vita dal defunto, dopo il matrimonio, ma anche prima di esso.
Invero, sebbene solo a seguito dell’evento matrimonio il coniuge acquisisca la qualità di legittimario e solo in quel momento entri di fatto nella vita familiare del nuovo coniuge, la Giurisprudenza di Legittimità (sentenza n. 4445/16 del 7 marzo 2016) ha ritenuto ingiustificabile un trattamento diverso delle donazioni a seconda che siano o meno antecedenti al matrimonio.
Pertanto, ai fini dell’accertamento della quota disponibile dell’eredità del defunto e, quindi, della quota spettante al nuovo coniuge, devono essere considerate tutte le donazioni disposte dal de cuius quando era in vita, prima e dopo il nuovo matrimonio.
A precisarlo è la Suprema Corte di Cassazione, la quale, in una recente pronuncia del 7 marzo 2016 n. 4445/16, ha statuito che “come il figlio sopravvenuto può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute in vita dal padre, anche di quelle compiute prima della sua nascita in favore della madre o di un altro coniuge ormai non più tale; allo stesso modo il coniuge sopravvenuto rispetto ai figli può chiedere la riduzione di tutte le donazioni compiute dal de cuius in favore dei figli, anche di quelle precedenti il matrimonio poste in favore dei figli nati da altro coniuge o nati fuori dal matrimonio“.
Secondo la Corte di Cassazione la posizione del coniuge deve essere equiparata a quella dei figli; pertanto, si deve concludere che per calcolare la quota di legittima spettante al coniuge, bisognerà procedere alla riunione fittizia della massa ereditaria tenuto conto delle donazioni e delle liberalità poste in essere durante l’intera vita del de cuius in favore dei figli, senza che si debba distinguere tra quelle precedenti o posteriori al secondo matrimonio.