Gli Ermellini (Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2016, n. 10613) hanno recentemente statuito che la data inesatta non è, in sé, più causa di annullamento del testamento olografo
Con il testamento, com’è noto, una persona può indicare, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, disposizioni di carattere patrimoniale (disponendo dei suoi beni mobili e immobili) e di carattere non patrimoniale (manifestando, ad esempio, le modalità di sepoltura o riconoscendo un figlio naturale, etc.).
Una delle forme di testamento più praticate è quella del testamento olografo, stante la sua economicità.
Il testamento olografo, infatti, ai sensi dell’art. 602 cod. civ., si concreta in un atto redatto, datato e sottoscritto di pugno dal testatore, avente ad oggetto le sue disposizioni di ultima volontà.
L’art. 602 cod. civ. prevede che il testamento deve essere scritto interamente a mano dal testatore e deve contenere la data (con l’indicazione del giorno, mese e anno) e la sua firma.
Soffermandoci sul requisito della data, completa di giorno, mese e anno, si deve innanzitutto precisare che questa costituisce un requisito essenziale di forma del testamento olografo: la sua assenza, infatti, è causa di annullamento del testamento.
Di recente, la Suprema Corte di Cassazione, (Cass. civ. Sez. II, Sent., 23-05-2016, n. 10613) chiamata a decidere sulla validità di una disposizione testamentaria nella quale era indicata una data impossibile (nello specifico il 12.112.1990) , ha precisato che la circostanza che la data indicata nel testamento non sia incompleta ma inesatta non comporta, in sé, l’invalidità del testamento.
Per gli Ermellini si deve distinguere tra l’assoluta mancanza del requisito di data richiesto dall’art. 602 Cod. civ. dall’ipotesi di erronea indicazione della stessa nel testamento olografo dovuta ad errore materiale del testatore, non dipendente da sua volontà ma, per esempio, dovuto a distrazione, ignoranza.
In questo secondo caso, infatti, anche se l’errore si concreta in una data impossibile, il giudice ben può rettificare la data avvalendosi di altri elementi intrinseci della scheda testamentaria, così da rispettare il requisito essenziale della autografia dell’atto (Cass. 5 giugno 1964, n. 1374) e, di conseguenza, le ultime volontà del de cuius.