Sentenza Corte Costituzionale 186/2013 – Incostituzionale la norma sull’impignorabilità delle Regioni
Incostituzionale l’impignorabilità dei beni delle Asl nelle Regioni sottoposte a Piano di rientro
La Corte ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del blocco dei pignoramenti ASL
Lo scenario in cui le imprese fornitrici delle A.S.L. erano costrette ad operare nelle Regioni sottoposte al Piano di rientro dai disavanzi sanitari (Campania, Lazio, Calabria, Molise, Basilicata, Sicilia e Piemonte) era insostenibile.
Il Tribunale di Napoli e il TAR Campania avevano rimesso alla Corte Costituzionale ogni decisione in merito alla costituzionalità della norma sulla impignorabilità, che non consentiva ai creditori delle aziende sanitarie di attivare pignoramenti né di proseguire i pignoramenti in corso.
Questa norma ha fino ad ora impedito ai creditori delle A.S.L. di promuovere pignoramenti sui conti correnti utilizzati dalle A.S.L.
Finalmente, a seguito dell’Udienza pubblica del 27 marzo 2013, con la Sentenza n° 186 depositata il 12.07.2013, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità della norma (art. 1 comma 51 L. 13.12.2010 n. 220), che prevede l’impignorabilità dei beni delle Aziende delle Regioni in rosso, bocciando le misure contenute nella Legge di Stabilità e nei successivi provvedimenti, ultimo il Decreto “Balduzzi”, che avevano prorogato la validità fino alla fine del 2013.
La Sentenza, che ha dato ragione alle imprese creditrici, permette ora di intraprendere qualsiasi azione contro le ASL debitrici, al fine di recuperare giudiziariamente i propri soldi.
La Suprema Corte ha sancito il contrasto della norma con i principi costituzionali, in particolare censurando che la totale mancanza di una valida previsione di risanamento dei debiti delle ASL in rosso, è in contrasto con i diritti delle Imprese creditrici che non ottengono i pagamenti dai piani di rientro: “La disposizione in esame, infatti, non contiene la disciplina di tale tipo di procedura (risanamento dei debiti) né identifica le risorse finanziarie da cui attingere per il suo eventuale svolgimento”.
La Corte, cogliendo in pieno il grave momento di crisi in cui versano le Imprese del settore, ha rilevato che la norma bocciata, ha in effetti illecitamente creato uno ius singulare che determina lo sbilanciamento fra la parte debitrice (pubblica) e la parte creditrice (privata), esentando quindi lo Stato dal pregiudizio delle condanne giudiziaria, in totale violazione dell’art. 111 della Carta Costituzionale che sancisce il principio della parità delle parti in causa.
La norma, pertanto, viola il principio del giusto processo, alterando “le condizioni di parità fra i litiganti, ponendo la parte pubblica in una posizione di ingiustificato privilegio, incidendo, altresì, sulla ragionevole durata del processo”.
La Corte ha censurato la norma in questione, poiché l’impignorabilità dei beni delle ASL nelle Regioni in rosso, rende “inutile la possibilità riconosciuta ai creditori di agire in giudizio al fine di ottenere il soddisfacimento delle obbligazioni dagli stessi vantate nei confronti delle aziende sanitarie e ospedaliere delle Regioni soggette a commissariamento….tanto più ove si consideri che la predetta disposizione, rendendo inefficaci i pignoramenti già eseguiti, consente ai debitori, in aperto contrasto con l’art. 24 della Costituzione, di rientrare nella piena disponibilità dei beni sino a quel momento vincolati alla soddisfazione dei creditori esecutanti”.
“Finalmente, la Corte Costituzionale, con la decisione n. 186/13, che si presta a divenire storica per le Imprese” dichiarano gli avv.ti Federico Lerro e Francesco Lino di OMNIALEX srl, azienda leader del settore, che dalle sedi di Caserta, Milano e Como assiste in tutto il territorio nazionale le Aziende che riforniscono il servizio sanitario nazionale, “ha accolto il grido disperato delle Aziende creditrici, che hanno sempre legittimamente richiesto il pagamento dei propri crediti, denunciando come la norma sull’impignorabilità, non solo non ha permesso di sbloccare i pagamenti dei debiti pregressi, poiché le Regioni in rosso non hanno mai affrontato la questione con piani di rientro seri e efficaci, ma ha addirittura permesso alla P.A. di bloccare anche quelli per le nuove forniture, omettendo sempre e comunque di pagare alle Imprese gli interessi moratori ex art. 5 d.lgs. 231/02. “Da oggi” aggiungono gli avv.ti Lerro e Lino “i creditori potranno, nuovamente, vedere riconosciuti i propri diritti e soddisfatte le proprie ragioni di credito maggiorate degli interessi loro riconosciuti, e non dovranno sopportare le spese e competenze degli avvocati che saranno poste a carico dello Stato soccombente”.
La Sentenza ha un valore storico, se si pensa che nella sola Campania i debiti pregressi delle ASL ammontano a 876 milioni di euro.
Avv. Federico Lerro
Avv. Francesco Maria Lino