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Ritardi nei pagamenti della Sanità Pubblica: come imputare i pagamenti parziali

Ritardi nei pagamenti della Sanità Pubblica: come imputare i pagamenti parziali

LA DISCIPLINA DELL’IMPUTAZIONE DI PAGAMENTO DEL CAPITALE E DEGLI INTERESSI

In materia di obbligazioni, non di rado si verifica la possibilità che un soggetto abbia più debiti nei confronti della stessa persona. È proprio il caso delle Imprese del settore sanitario che intrattengono rapporti continuativi con ASL e Aziende Sanitarie Locali. Nel caso di un pagamento parziale, ad esempio, il debitore dovrebbe dichiarare quale debito intende estinguere.

L‘articolo 1193 del codice civile “Imputazione del pagamento” detta una disciplina generica, la quale stabilisce al comma 1 che “chi ha più debiti della medesima specie verso la stessa persona può dichiarare, quando paga, quale debito intende soddisfare”;   il Comma 2 prevede che “in mancanza di tale dichiarazione, il pagamento deve essere imputato al debito scaduto; tra più debiti scaduti, a quello meno garantito; tra più debiti ugualmente garantiti, al più oneroso per il debitore; tra i più debiti ugualmente onerosi, al più antico. Se tali criteri non soccorrono, l’imputazione è fatta proporzionalmente ai vari debiti”.

È quindi normativamente previsto che la scelta spetti principalmente al debitore, che la può esercitare solo quando tutti i debiti siano esigibili, dichiarando quali sta pagando.

In mancanza delle dichiarazioni del debitore, saranno applicabili i criteri determinati dal comma 2 dell’art. 1193 c.c.: sarà il creditore a decidere formalmente a quale dei debiti sarà imputabile il pagamento.

Tuttavia, nel caso in cui il debito sia formato da capitale e interessi, l’art. 1193 non può trovare applicazione (a meno che non ci sia il consenso del creditore), ma si ricorrerà alla disciplina prevista dall’articolo 1194 del codice civile “Imputazione del pagamento agli interessi”: “1. il debitore non può imputare il pagamento al capitale, piuttosto che agli interessi e alle spese, senza il consenso del creditore. 2. Il pagamento in conto di capitale e d’interessi deve essere imputato prima agli interessi.”

È proprio questo il caso che interessa le Imprese che riforniscono la Sanità Pubblica: il Servizio Sanitario Nazionale fisiologicamente paga con ritardo i propri debiti verso le Imprese che forniscono servizi e forniture.

Accumulati mesi – se non anni – di ritardo, la P.A. effettua quasi sempre il pagamento del solo importo capitale, omettendo gli interessi moratori;  ovvero, peggio ancora, di fronte a più posizioni debitorie (fatture insolute) la P.A. fa pervenire all’Impresa il pagamento di una somma di denaro, parziale e non imputabile a una singola partita, costringendo l’imprenditore a trattenere gli importi a parziale copertura dei propri crediti.

Gli Avv.ti Federico Lerro e Francesco Maria Lino di Omnialex srl, esperti del settore dei crediti sanitari, suggeriscono alle Imprese di rapportarsi con la P.A. in modo da garantire il bisogno di liquidità delle proprie casse: “Quando la P.A. paga in ritardo il solo capitale, e non vi sono tra le parti dichiarazioni valide a quietanzare l’estinzione integrale di un debito fattura composto da capitale e interessi moratori, è consigliabile che l’Impresa imputi la somma ricevuta (pari al solo capitale), prima agli interessi maturati dalla scadenza fattura sino alla data effettiva del pagamento e poi per la quota residua al capitale.”

I legali di Omnialex opportunamente consigliano all’Impresa di emettere una fattura intestata alla P.A. con la quale, in riferimento alla fattura originaria, vengono contabilizzati e fatturati gli interessi pagati, e di inviare questa contabile alla P.A. con una propria lettera accompagnatoria raccomandata in cui espressamente si esplicita che «Si è ricevuto dalla P.A. con riferimento alla fattura n. “A” il pagamento della somma di euro X; che tale pagamento viene imputato ai sensi dell’art. 1194 c.c. per l’importo di euro XX agli interessi maturati dal giorno successivo alla scadenza fattura a quello dell’effettivo pagamento, e che per tale ragione si emette fattura n. “B” per gli interessi percepiti; che la quota restante XXX di pagamento ricevuto viene incassata a deconto dell’imponibile di cui alla fattura originaria “A” e che pertanto alla data della lettera contabile permane obbligo in capo alla P.A. di saldare l’ulteriore importo capitale  pari a euro XXXX su cui continuano a decorrere gli interessi moratori previsti per legge».

“La P.A. dovrà necessariamente attivarsi per saldare la restante parte della fattura originaria insoluta e gli interessi moratori che intanto matureranno, e ciò sia spontaneamente sia laddove costretta dal Giudice cui l’Impresa si rivolgerà per il recupero coattivo di quanto a essa legittimamente dovuto”  concludono gli Avv.ti Lino e Lerro.

Articolo apparso sul sito di Omnialex

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