Guida in stato d’ebbrezza: l’opposizione al decreto penale di condanna con la celebrazione del rito abbreviato
Vizi ed errori nell’accertamento compiuto dall’autorità: la scelta di celebrare il processo con rito abbreviato.
L’esame del tasso alcolemico nel sangue, ai sensi dell’art 186 C.d.S., costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indefettibile e, come tale, riconducibile a quelli genericamente individuati dall’art 354 comma 3 c.p.p.
Ne consegue pertanto che: i) la persona sottoposta ad accertamento deve essere informata, per iscritto e quindi a verbale, sulla possibilità di essere assistita dal proprio difensore, che ha facoltà di presenziare alle operazioni, se immediatamente reperibile e senza obbligo alcuno per la p.g. di provvedere al suo preventivo avviso (art 356 c.p.p.; art 114 disp. Att.); ii) deve essere redatto verbale che documenti la dichiarazione/elezione del domicilio ed eventuale nomina di difensore di fiducia, nonché eventuale autorizzazione di affidamento del veicolo a persona idonea; iii) deve essere redatto verbale che documenti l’operazione di accertamento svolta.
Tali atti, ai sensi dell’art 366 c.p.p., sono soggetti a deposito presso la segreteria del Pubblico Ministero entro il terzo giorno successivo al compimento dell’atto.
Tuttavia, tal volta capita che l’Autorità procedente (la polizia locale, i carabinieri, la polizia di Stato, etc) non si attenga a quanto stabilito tassativamente dalla Legge e ometta di formulare all’utente della strada gli avvisi sulla facoltà di farsi assistere da un proprio legale nel momento in cui si sottopone all’alcoltest; in un caso del genere, nel fascicolo di indagine non risulterà depositato dall’autorità procedente il previsto verbale con gli avvertimenti di legge.
I professionisti dello Studio Legale Lds, segnalano che questa grave omissione, risultante dal fascicolo di indagine, inficia l’opera della Autorità che ha proceduto all’accertamento con alcoltest, rendendo inefficace il controllo stesso.
I legali Federico Lerro e Mayra Dominga Lauletta, segnalano la possibilità di opporsi al decreto penale di condanna chiedendo la celebrazione del processo con il rito abbreviato: il giudizio abbreviato prevede infatti che l’imputato venga processato allo stato degli atti raccolti nelle indagini e contenuti nel fascicolo del P.M..
Dunque, secondo l’Avv. Federico Lerro,“in presenza di una prova documentale che attesti l’illecito comportamentale dell’Autorità, sarà possibile in sede di discussione davanti al Giudice chiedere l’assoluzione, eventualmente anche per mancanza di prove, richiamando l’attenzione del Giudice sul fatto che la procedura, non corretta, adottata dall‘Autorità procedente abbia invalidato il test (accertamento tecnico non ripetibile)”.
I legali dello Studio LDS pertanto, in caso di guida in stato d’ebbrezza verificano l’operato della Autorità che ha effettuato il controllo e, nel caso in cui si possa evincere che il loro comportamento – ossia l’iter seguito – abbia violato la legge, valutano con il Cliente di chiedere la celebrazione di un processo con il rito abbreviato.
Ovviamente, tale rito garantisce l’imputato anche in caso di condanna, in quanto la pena che il Giudice determinerà in concreto verrà ridotta di un terzo e sarà possibile richiedere la conversione della pena in lavori di pubblica utilità ai sensi dell’art 186 comma 9 bis.