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L’esclusione dalla graduatoria della casa popolare

L’esclusione dalla graduatoria della casa popolare

L’impugnazione dinanzi al TAR del provvedimento di esclusione o revoca e la richiesta del risarcimento del danno al Giudice Civile.

È noto che per avere in assegnazione una casa popolare dal Comune ove si risiede, bisogna presentare la domanda e seguire l’iter previsto.

Giova rilevare che il provvedimento di esclusione della graduatoria ha natura di atto amministrativo e quindi dovrà essere impugnato dinanzi al TAR, come pure potrà essere impugnato il provvedimento che revoca il beneficio della casa popolare precedentemente assegnata. La natura di questa particolare controversia (la necessità di dotare la persona di una casa) consente anche di chiedere un provvedimento giurisdizionale cautelare di sospensione dell’efficacia del provvedimento.

In caso di esclusione dalla lista, si potrà ottenere il reinserimento del ricorrente nella lista medesima aggiornando il punteggio e la graduatoria con i punteggi acquisiti. In caso di revoca di una precedente assegnazione, si otterrà la sospensione del provvedimento e la possibilità di permanere nella casa occupata.

“I provvedimenti cautelari così ottenuti avranno una efficacia immediata, ma dovranno essere confermati nel futuro con il giudizio di merito”, precisano i professionisti di Studio Legale LDS “e intanto saranno concessi solo se il Giudice amministrativo avrà ritenuto la sussistenza dei requisiti che giustificano l’adozione di un provvedimento cautelare, ossia il fumus boni iuris, consistente nell’apparente fondatezza del diritto che si intende far valere, e il periculum in mora, consistente nell’ulteriore danno che riceverebbe il ricorrente laddove il provvedimento impugnato continuasse a spiegare i propri effetti nelle more del giudizio sino alla sentenza di merito”.

Va ricordato che i termini per l’impugnazione del provvedimento amministrativo sono molto stretti, perché pari a 60 giorni dal momento in cui il cittadino ha avuto conoscenza (notifica o conoscenza effettiva) dell’atto lesivo.

L’avv. Federico Lerro suggerisce di prestare molta attenzione in questa materia, poiché anche la pubblicazione sui siti dell’Ente della graduatoria dalla quale si evince l’esclusione può equivalere a comunicazione, e a far decorrere i termini di impugnazione in modo inesorabile: il termine di 60 giorni è perentorio, a pena di decadenza dall’azione medesima.

In quest’ultima ipotesi, secondo la giurisprudenza di legittimità, il privato può comunque chiedere i danni innanzi il Giudice Ordinario Civile alla P.A. o all’Ente che lo abbia danneggiato adottando un provvedimento in violazione di legge. Il Giudice Civile valuterà l’atto medesimo incidenter tantum, ossia al solo fine di accertare, in via incidentale e solo con riferimento al privato che ha agito in giudizio, se l’atto è stato assunto secondo legge e se è stato idoneo ad arrecare un danno. In caso di accertamento positivo non lo annulla erga omnes ossia nei confronti di tutti come fa il TAR con i provvedimenti illegittimi, ma lo disapplica nei confronti del danneggiato al solo fine di condannare l’Ente al risarcimento del danno.

Image courtesy of Danilo Rizzuti FreeDigitalPhotos.net