Le carte di credito e la segnalazione al CAI
Le carte di credito charge e revolving, veri strumenti di finanziamento: il rischio di segnalazione alla Centrale d’Allarme Interbancaria
Le carte di credito sono ormai la forma di pagamento più diffusa nel mondo occidentale per l’acquisto di beni e servizi, anche per via telematica e telefonica. Tutti si soffermano sulle nozioni base, tra cui la necessità di bloccarne l’utilizzo in caso di furto e smarrimento, o di non inserirne i dati in sistemi telematici non protetti, ignorando tuttavia di approfondire le diverse tipologie di carte.
Le carte di credito, infatti, sono di tre tipi:
- charge, cioè a saldo, con le quali il titolare paga le spese effettuate con la carta con un unico addebito mensile o bimestrale senza alcun interesse;
- revolving, che consentono di effettuare spese, nei limiti del fido accordato, rimborsabili ratealmente con l’addebito di interessi;
- a opzione, che possono essere utilizzate in modalità charge o revolving.
Alle carte revolving, in particolare, si applica la disciplina del credito ai consumatori, poiché sono un vero e proprio strumento finanziario di elargizione di credito (ossia liquidità) al consumatore, e sono rilasciate al richiedente sulla base di un contratto stipulato con la banca o la società emittente, a fronte di una doverosa verifica sulla capacità di restituire il finanziamento.
Nel caso di carte revolving il pagamento, cioè la restituzione degli importi prestati e realmente utilizzati a quella data, avviene ratealmente con addebito di interessi a un tasso definito contrattualmente. Il tasso di interesse dovuto è quello riportato sulla copia di Termini e Condizioni Foglio Informativo e sull’estratto conto mensile.
I professionisti dello Studio Legale LDS mettono in guardia il consumatore su un fattore molto importante da considerare quando si usa questo tipo di carte charge o revolving: il grande rischio di essere segnalati al CAI (Centrale d’Allarme Interbancaria) in caso di irregolarità nel rimborso delle rate.
La CAI è ovviamente l’archivio dati esistente presso la Banca d’Italia, in cui confluiscono le informazioni riguardati tutte le irregolarità commesse dagli utilizzatori di assegni e carte di pagamento.
Ovviamente il rischio di essere segnalati è alto per chi utilizza le carte di credito, perché spesso il cliente non ha la vera e propria percezione di utilizzare uno strumento di credito al consumo, cioè un vero e proprio finanziamento: psicologicamente il cliente ha la sensazione di usare soldi propri, e striscia e acquista senza fare le riflessioni che invece porrebbe in essere laddove usasse denaro proprio.
Gli avvocati Federico Lerro e Filippo Scarpino segnalano che il rischio di essere facilmente segnalati al CAI risiede anche nel fatto che non esiste una regola fissata dalla legge: “Ogni banca può autodisciplinare nel contratto i casi in cui revocare la carta, determinando anche quali siano le irregolarità da cui far scaturire la revoca; quindi potrebbe essere anche solo un mancato o ritardato pagamento di un rateo di rimborso a legittimare l’istituto emittente a segnalare la posizione al CAI”.
I legali Lerro e Scarpino segnalano che, tuttavia, il problema è più lieve rispetto a quello che affligge chi è segnalato al CAI per problemi causati su assegni: “il nominativo del cattivo cliente a cui è stata revocata una carta rimane iscritto per due anni nella CAI e il dato ha valore solo informativo, non impedendo ad altri istituti di rilasciare una nuova carta a un soggetto iscritto; in pratica la cancellazione può avvenire subito se il cliente ha pagato lo scoperto della carta nel termine indicatogli dalla Banca con la lettera di contestazione, oppure può avvenire quando siano decorsi i 24 mesi da quando la banca ha comunicato alla CAI che il cliente ha pagato. Sarà sempre opportuno per il cliente, ricorrendone i presupposti, richiedere con raccomandata la cancellazione del proprio nome dalla CAI, che avrà 60 giorni di tempo per provvedere, fermo restando che dovrà prima acquisire riscontro affermativo del pagamento dalla banca segnalante”.
In caso negativo, viene consigliato di fare ricorso al Garante.
L’esperienza dello Studio Legale LDS insegna che molti operatori del settore dei finanziamenti concedono l’uso di carte revolving a soggetti già indebitati, che non hanno una prognosi di restituzione degli importi favorevole (soggetti con reddito basso). In questi casi, il fenomeno che c’è dietro è inquietante perché le finanziarie concedono comunque la carta per aumentare l’indebitamento del consumatore, che addirittura giunge ad usare la carta per pagare i ratei del finanziamento principale, pagando quindi doppi interessi e doppi oneri su un identico e unico prestito di liquidità.
Questo fenomeno è un’aberrazione che praticano spesso le finanziarie a danno delle Banche serie e dell’intero sistema economico e sociale.