Pignoramento immobiliare: come mantenere la proprietà del bene
Pignoramento immobiliare: la facoltà ex art. 495 Cod. proc. Civ. offerta al debitore esecutato per salvare e mantenere la proprietà del bene.
Il debitore si trova, molte volte, ad assistere impotente alla perdita del proprio immobile acquistato con anni di sacrifici e di lavoro.
Laddove, infatti, non vi siano ragioni per contestare il credito vantato dal creditore e sia fallito ogni tentativo stragiudiziale di risanare il debito il debitore, suo malgrado, si vede costretto ad assistere inerme al pignoramento immobiliare promosso dal creditore sulla sua proprietà.
L’avv. Federico Lerro ricorda come l’art. 495 cod. proc. civ. offra al debitore, che si trovi in una situazione analoga a quella descritta, una possibile soluzione, consentendogli di chiedere la c.d. “conversione del pignoramento”.
Il debitore, così, prima che sia disposta la vendita del bene pignorato, può chiedere al Giudice dell’Esecuzione di sostituirlo con una somma di denaro pari all’importo dovuto al creditore pignorante e agli eventuali creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese.
L’avv. Lerro avverte che, unitamente alla predetta istanza, il debitore dovrà versare su un libretto bancario vincolato all’ordine del Giudice una somma non inferiore a un quinto dell’importo dei crediti azionati nella procedura.
Il vantaggio per il debitore – aggiungono gli avvocati dello Studio Legale LDS – è dato dalla possibilità di chiedere, unitamente alla conversione del pignoramento, anche la rateizzazione dell’importo dovuto fino a un massimo di 18 mesi.
Tuttavia, laddove il debitore ometta il versamento dell’importo determinato dal Giudice ovvero ritardi di oltre 15 giorni il versamento anche di una sola delle rate il Giudice, su richiesta del creditore, potrà disporre senza indugio la vendita all’asta del bene.
Dall’altra parte, però, con il versamento dell’intera somma il Giudice disporrà che il bene pignorato sia liberato dal pignoramento e che la somma versata vi sia sottoposta in sua vece.
I professionisti dello Studio Legale LDS consigliano ai loro Clienti di avvalersi della facoltà prevista dall’art. 495 cod. proc. civ., allorquando non vi sia nessun altra possibilità per mantenere la proprietà dell’immobile.