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Condominio: il regime sanzionatorio previsto dall’art. 70 disp. att. Codice Civile alla luce della recente sentenza della Cassazione Seconda Civile n. 820/2014 del 16.01.2014

Condominio: il regime sanzionatorio previsto dall’art. 70 disp. att. Codice Civile alla luce della recente sentenza della Cassazione Seconda Civile n. 820/2014 del 16.01.2014

I limiti entro cui il condominio può sanzionare le infrazioni commesse dal condomino trasgressore: è impossibile prevedere la rimozione della vettura del condomino che trasgredisce il regolamento del parcheggio condominiale, poiché il condominio non può adire l’autotutela.

La corte di Cassazione, Sezione Seconda Civile, ha depositato in data 16 gennaio 2014 la Sentenza n. 820/2014, con la quale si è pronunciata in ordine ai limiti entro i quali il condominio può regolamentare il regime sanzionatorio delle infrazioni commesse dal condomino.

È noto, a tal riguardo, come l’art. 70 disp. att. c.c. (come modificato dalla Legge 11.12.2012 n. 220, in vigore dal 18.06.2013) disponga che “per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l’amministratore dispone per le spese ordinarie.”

Con la Sentenza che qui si commenta, la Cassazione ha stabilito che, per il generale divieto di autotutela nei rapporti privati, è nulla la clausola del regolamento di condominio che, superando l’eccezionale autorizzazione di cui all’art. 70 disp. att. cod. civ., preveda, per le infrazioni dei condomini (nella specie, parcheggio irregolare in area comune), sanzioni diverse da quella pecuniaria (nella specie, rimozione dell’autovettura).

La vicenda decisa dalla Corte di Cassazione, infatti, trae origine da un’impugnazione fatta da alcuni condomini dinanzi al Giudice di Pace di una delibera di Condominio, limitatamente ad un punto dell’ordine del giorno relativo all’approvazione del regolamento riguardante il posteggio dei veicoli nelle parti comune, laddove in particolare veniva individuata la possibilità di applicare in caso di irregolare parcheggio dei veicoli, oltre alla sanzione pecuniaria, anche la rimozione dell’auto a spese del condomino trasgressore.

Il Giudice di Pace e il Tribunale, in sede di Appello, rigettavano l’impugnazione dei condomini, che quindi proponevano ricorso innanzi alla Suprema Corte, come ultimo grado di impugnazione.

Dinanzi alla Corte, i ricorrenti nuovamente denunciavano la nullità dell’impugnata delibera per impossibilità ed illiceità dell’oggetto del punto in questione del Regolamento posteggio Auto per violazione e falsa applicazione dell’art. 70 disp. att. c.c., poiché non sarebbe stata legittima la sanzione regolamentare che prevedeva la rimozione dell’auto non in regola a spese del proprietario.

La Cassazione, nell’accogliere il motivo di doglianza, ha richiamato una propria precedente sentenza (la Sentenza n. 10329 della Sezione Seconda Civile, del 21.04.208) con la quale aveva chiarito che, qualora nel regolamento condominale sia inserita, secondo quanto previsto eccezionalmente dall’art. 70 disp. att. c.c., la previsione di una sanzione pecuniaria avente natura di pena privata a carico del condomino che contravvenga alle disposizioni del regolamento stesso, l’ammontare di tale sanzione non può essere superiore, a pena di nullità, alla misura massima consentita dallo stesso art. 70.

Stando così le cose, la Corte ritiene che a maggior ragione non può essere consentito che sia introdotto nel regolamento condominiale una sanzione diversa da quella pecuniaria, che ponga una diversa forma di afflizione, perché ciò “sarebbe in contrasto con i principi generali dell’ordinamento che non consentono al privato – se non eccezionalmente – il diritto di autotutela”.

L’avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS sottolinea l’importanza della Sentenza in esame, perché ha cassato e riformato la decisione dei due precedenti organi di giustizia.

Nel fare ciò, la Suprema Corte ha stabilito dei limiti al potere sanzionatorio – già ampio – stabilito dall’art. 70 disp. att. c.c..

Commenta l’avv. Federico Lerro: “Un conto è cercare di imporre il rispetto del regolamento condominiale disponendo e applicando sanzioni pecuniarie in capo al condomino irrispettoso o turbolento, altra questione è eccedere nel tentativo di fare rispettare le regole, fino a tentare di legittimare in assemblea condominiale e nel regolamento metodi alternativi non consentiti ai privati. La Sanzione prevista dall’art. 70 ha natura di pena privata come stabilito dalla Cassazione, in quanto applicabile da privati a privati; la rimozione dell’auto è invece questione diversa, che eccede il disposto dell’art. 70. Rimuovere la macchina di un privato, seppur condomino, è un atto di esercizio delle proprie ragioni (il rispetto del regolamento condominiale) che, inquadrabile come intervento in autotutela, non può essere disposto da un privato”.

Sentenza riportata su nostra segnalazione anche su ilcaso.it, a questo link.

Image courtesy of m_bartosch  FreeDigitalPhotos.net