Blog

Danno da emotrasfusioni

Danno da emotrasfusioni

CHE COSA SI INTENDE: Per danno da emotrasfusioni si intende sia i danni derivanti dalla trasfusione di sangue infetto da un donatore ad un soggetto ricevente, che quelli derivanti da prodotti emoderivati, ossia quei prodotti che derivano dalla elaborazione del sangue di un soggetto diverso rispetto al ricevente. Le azioni di risarcimento dei danni da emotrasfusioni o da emoderivati traggono la loro origine dal danno subito da soggetti che, a causa di una patologia congenita o di altro evento traumatico, siano stati costretti a sottoporsi a trasfusioni di sangue o assunzione di emoderivati presso strutture pubbliche sanitarie. Le trasfusioni di sangue o di derivati hanno, infatti, costituito negli anni passati uno dei fattori di rischio più rilevanti per la contrazione dei virus HBV (epatite B), HIV (AIDS) e HCV (epatite C). Il tema del danno provocato da emotrasfusioni o emoderivati infetti è stato affrontato nello specifico dalle Sezioni Unite della Suprema Corte che nel 2008 con dieci sentenze (dalla n. 576 alla n. 585) hanno tracciato i principi fondamentali in materia, con particolare riguardo alla (i) responsabilità del Ministero della Salute; (ii) l’accertamento del nesso causale; (iii) delimitazione temporale della responsabilità del Ministero della Salute e (iv) la decorrenza del termine di prescrizione.

RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE: La Cassazione ha ritenuto sussistente la responsabilità del Ministero della Salute per i danni derivanti da emotrasfusioni di sangue infetto e ha precisato che la disciplina applicabile debba essere inquadrata non tanto nell’art 2050 cod. civ. (che recita: “Chiunque cagiona danno ad altri nello svolgimento di un’attività pericolosa, per sua natura o per la natura dei mezzi adoperati, è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”), ma nell’art. 2043 cod. civ., (che recita: “Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”), in quanto sullo stesso grava un obbligo di controllo, direttiva e vigilanza in materia di impiego di sangue umano per uso terapeutico. L’omissione cosciente di tale condotta, è idonea in astratto ad integrare la colpa del Ministero.

ACCERTAMENTO DEL NESSO CAUSALE: La Cassazione ha affermato come in tema di responsabilità aquiliana in generale, e di danno da emotrasfusioni nello specifico, si applichi il criterio della causalità adeguata in conformità ad una valutazione oggettiva da compiersi ex ante, ovvero al momento in cui la condotta è stata messa in atto, sulla base delle regole statistiche e/o scientifiche, nonché del principio del “più probabile che non”. Pertanto, il Giudice accertata l’omissione del dovere di controllo e di vigilanza in materia di raccolta e distribuzione del sangue umano per uso terapeutico e accertata l’esistenza di una patologia da virus HBV, HIV e HCV in soggetto emotrasfuso o assuntore di emoderivati, può ritenere, in assenza di altri fattori alternativi, che tale omissione sia stata causa dell’insorgenza della malattia e che, per converso, la condotta del Ministero, se fosse stata tenuta, avrebbe impedito l’evento.

DELIMITAZIONE TEMPORALE DELLA RESPONSABILITÀ DEL MINISTERO DELLA SALUTE: Dal principio sopra esposto in tema di nesso causale da comportamento omissivo, emerge anche il criterio per la delimitazione temporale della responsabilità del Ministero. Occorre premettere che inizialmente si era stabilito un limite temporale di responsabilità, in relazione alle conoscenze scientifiche dell’epoca, ovvero 1978 per l’epatite B, 1985 per l’HIV e 1988 per l’epatite C. Pertanto, la responsabilità del Ministero della Salute era esclusa tutte le volte in cui l’infezione era stata contratta anteriormente a queste date. Successivamente, invece, la Cassazione ha precisato che in tema di patologie conseguenti ad infezione con i virus HBV, HIV e HCV, non sussistono tre eventi lesivi, bensì un unico evento lesivo, ossia la lesione dell’integrità fisica in conseguenza dell’assunzione di sangue infetto. Con la conseguenza che è stato stabilito che già a partire dalla data di conoscenza dell’epatite B (1978) sussiste la responsabilità del Ministero della salute anche per il contagio degli altri due virus che non costituiscono, pertanto, eventi autonomi e diversi, ma solo forme di manifestazione patogene dello stesso evento lesivo.

DECORRENZA DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE: La Cassazione ha specificato che il termine di prescrizione del diritto al risarcimento del danno di chi assume di aver contratto per contagio una malattia per fatto doloso o colposo di un terzo inizia a decorrere, a norma dell’art. 2947, primo comma, cod, civ., “[…] dal giorno in cui il fatto si è verificato”.Tuttavia, esso non deve essere ravvisato né nel momento in cui il terzo determina la modificazione che produce danno all’altrui diritto né in quello in cui la malattia si manifesta all’esterno, ma nel momento in cui la malattia viene percepita o può essere percepita quale danno ingiusto conseguente al comportamento doloso o colposo di un terzo.

Image courtesy of Sura Nualpradid  FreeDigitalPhotos.net