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Gli incidenti scolastici dal punto di vista del genitore: agisco o no contro la scuola di mio figlio?

Gli incidenti scolastici dal punto di vista del genitore: agisco o no contro la scuola di mio figlio?

Durante l’orario scolastico può, purtroppo, capitare che il bambino o il ragazzo subisca un danno o procuri un danno a sé stesso.

Così, il genitore si trova di fronte al dilemma “Cosa faccio, agisco o non agisco contro la scuola?”; e poi, inevitabilmente, ci si trova a pensare: “Ma è la scuola che frequenta mio figlio…”.

La situazione è ancor più preoccupate laddove l’incidente capitato al proprio figlio comporti rilevanti spese mediche, che gravano sul bilancio familiare.

Bisogna, dunque, capire anzitutto come il nostro ordinamento disciplini la problematica, distinguendo il caso in cui, durante l’orario scolastico, il bambino/ragazzo subisca un danno provocato da fattori esterni, da quello in cui, sempre durante l’orario scolastico, il bambino/ragazzo si procuri egli stesso un danno.

Nel primo caso, la responsabilità per quanto accaduto è attribuibile all’insegnante e all’Amministrazione da cui dipende (l’Istituto Scolastico) in forza degli artt. 2048, secondo comma, e 2049 Cod. Civ., c.d. responsabilità extracontrattuale.

Più precisamente, in forza di queste norme la responsabilità dell’insegnante in servizio e dell’Istituto Scolastico viene fondata su una presunzione di culpa in vigilando che grava in capo agli insegnanti e all’Istituto Scolastico.

Con la conseguenza che “sarà onere dell’insegnante o dell’amministrazione dalla quale questi dipenda provare, per andare esente da responsabilità, di aver adempiuto l’obbligo di sorveglianza con una diligenza idonea a impedire il fatto”, mentre “il danneggiato non ha l’onere di provare la causa del danno” (così, di recente, Trib. Bari, Sezione III Civile, 12 maggio 2014, in Utet Pluris, 2014).

Nel secondo caso, invece, ossia laddove l’alunno si autolesioni, si ritiene che la responsabilità dell’istituto scolastico e dell’insegnante non abbia natura extracontrattuale (ai sensi degli artt. 2048 e 2049 Cod. Civ.), bensì contrattuale atteso che, la domanda di iscrizione e la conseguente ammissione dell’allievo alla scuola, determina l’instaurazione di un vincolo negoziale dal quale sorge a carico dell’istituto l’obbligazione di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica.

Così, la Suprema Corte ha statuito che “mentre la responsabilità dell’Istituto Scolastico per i danni cagionati all’allievo a terzi è regolata dall’art. 2048 Cod. Civ., la responsabilità per i danni che l’allievo causa a sé stesso ha natura contrattuale e, dunque, si inscrive nell’alveolo dell’art. 1218 Cod. Civ.”, così Cass. Civ., Sezione III, 4 febbraio 2014, n. 2413 in Famiglia e Diritto, 2015, 2, 111.

Sicché, in tema di danni che l’allievo procura a sé stesso, si deve tener presente che mentre il danneggiato deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, controparte, per andare esente da responsabilità, ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola, né all’insegnante.

In particolare, la citata e recentissima pronuncia della Cassazione ha riconosciuto sussistente la responsabilità del Ministero per i danni subiti da un alunno che, nel corso di una gita scolastica, si era procurato un danno, issandosi con altri compagni su una catena ancorata a dei pilastri per farsi fotografare ed era poi precipitato per il crollo del pilastro, a cui era ancorata la catena.
La Suprema Corte ha, infatti, ritenuto che “le modalità del fatto richiedono un minimo di tempo per il crollo di un pilastro”, pertanto “i docenti avrebbero potuto attivarsi per far scendere immediatamente gli alunni dalla catena, così scongiurando la situazione di pericolo, prima del verificarsi dell’evento”.

In pratica, i genitori dell’allievo minore potranno agire nei confronti dell’Istituto Scolastico per chiedere il risarcimento dei danni subiti, tenendo presente che avranno l’onere di provare che il danno è stato cagionato al minore durante il tempo in cui è stato sottoposto alla vigilanza del personale scolastico, mentre l’Amministrazione scolastica avrà l’onere di dimostrare di aver adempiuto al dovere di sorveglianza in maniera irreprensibile ed idonea ad impedire il fatto.

Tuttavia, l’ Avv. Federico Lerro  dello Studio Legale LDS segnala che “è opportuno verificare in concreto le modalità e il contesto in cui si è verificato il fatto che ha procurato il danno all’allievo, onde poi procedere (laddove ve ne siano i presupposti) correttamente alla richiesta di risarcimento del danno, chiedendo all’Istituto Scolastico di voler aprire il sinistro presso la propria Compagnia di Assicurazione”.

Image courtesy of Sura Nualpradid  FreeDigitalPhotos.net