Guida in stato di ebbrezza: il rilievo effettuato con alcoltest
Gli effetti derivanti dall’ingestione di sostanze alcoliche sono assolutamente soggettivi: l’incidenza sul rilievo alcolemico di alcune patologie e uso di farmaci
L’art. 186 del Codice della Strada disciplina e sanzione la guida in stato di ebbrezza, riferendosi appunto a quella condizione di alterazione delle normali capacità fisiche e psichiche derivanti dall’ingestione di sostanze alcoliche.
Gli effetti derivanti dall’ingestione di sostanze alcoliche sono però assolutamente soggettivi, variabili da individuo a individuo. Pertanto, il legislatore, nell’impossibilità di effettuare una valutazione oggettiva, ha adottato come parametro di riferimento quello della percentuale di alcol nel sangue, così da poter significativamente graduare l’entità della sanzione in misura proporzionale ai valori riscontrati.
Nella sua attuale formulazione, la norma prevede tre diverse fattispecie, che si distinguono per il diverso regime sanzionatorio commisurato al tasso alcolemico accertato nel conducente:
A) Tasso alcolemico da 0,5 a 0,8 grammi per litro: ammenda da 500,00 a 2.000,00 euro – sospensione della patente da tre a sei mesi;
B) Tasso alcolemico da 0,8 a 1,5 grammi per litro: ammenda da 800,00 a 3.200,00 euro – arresto fino a sei mesi- sospensione della patente da sei mesi ad un anno;
C) Tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro: ammenda da 1.500,00 a 6.000,00 euro – arresto da sei mesi ad un anno – sospensione della patente da uno a due anni e confisca del mezzo se di proprietà – sospensione della patente da due a quattro anni se il trasgressore non è proprietario del mezzo.
L’utente della strada, tuttavia, ogni qual volta si pone dinanzi all’argomento, si domanda quale sia la quantità delle bevande che possa far superare i limiti consentiti.
Il Decreto del Ministero del Lavoro 30.07.2008 (pubblicato su G.U. n. 210 del 8.09.2008), contiene una stima delle quantità di bevande alcoliche la cui assunzione porta oltre il limite di 0,5 g/L, mettendo in luce come il dato possa essere sensibilmente differente tra uomo e donna.
È noto in campo medico che le donne siano fisiologicamente più vulnerabili all’alcol, ossia raggiungono livelli di alcolemia più elevati con quantità inferiori di alcol consumato e con maggiore rapidità.
I professionisti dello Studio Legale LDS, intervenendo sul problema, segnalano come “anche il Governo ha difficoltà a considerare pienamente efficace l’alcoltest al fine di rilevare lo stato di ebbrezza reale di una persona: infatti, è agevole notare come lo stesso Decreto del 30.07.2008 chiarisce che a parità di quantità di alcol consumate, individui differenti possano registrare variazioni anche notevoli dei livelli di alcolemia e che quindi è impossibile calcolare con precisione la quantità esatta di alcol da assumere senza superare il limite legale”
I legali Federico Lerro e Mayra Dominga Lauletta, segnalano come “la differenza tra uomo e donna, l’incidenza del peso e l’assunzione di alcol a stomaco vuoto, costituiscono sicure variabili delle quali tenere conto. Ancor di più, tuttavia, deve essere attentamente valutata l’eventuale assunzione di medicinali e la presenza di problemi di salute.”
Lo Studio Legale LDS, difatti, ogni qual volta riceve clienti ai quali è stata contestata la violazione dell’art. 186 comma 2 c.d.s., approfondisce con l’assistito la vicenda alla luce delle eventuali particolari condizioni fisiche o di cura, anche al fine di verificare la possibilità – in presenza di patologie documentabili, assunzione di farmaci che incidono negativamente sulla metabolizzazione dell’alcol, etc – di far valere giudiziariamente le proprie difese, opponendosi alla contestazione penale.