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Il cosiddetto danno da autolesioni, cagionato dall’alunno a se stesso

Il cosiddetto danno da autolesioni, cagionato dall’alunno a se stesso

Quando la scuola è responsabile dell’alunno che si fa male.

I genitori vivono in un perenne stato di apprensione per i propri figli, anche quando questi si trovano a scuola.

A volte, capita che i ragazzi si facciano male proprio durante l’orario scolastico e mentre si trovano nel plesso scolastico: questo tipo di danno è definito da “autolesione dell’alunno”, ovvero cagionato dall’alunno a se stesso.

La Giurisprudenza ha ormai chiarito che l’accoglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell’allievo a scuola, crea un contratto – definito contratto di protezione – che pone a carico della scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e incolumità dell’allievo per tutto il tempo in cui riceve la prestazione scolastica, in tutte le sue espressioni (ivi comprese la ricreazione, il laboratorio, il tempo libero, la pausa pranzo, etc).

La scuola, pertanto, deve mettere in atto ogni cautela per scongiurare il rischio che gli studenti creino danni a sé o ad altri di cui abbia a qualsiasi titolo la custodia, e ciò in tutta l’area occupata dall’edificio scolastico.

La dott.ssa Paola Lanini ricorda che la Corte di Cassazione ha recentemente stabilito che anche il cortile antistante la scuola è da considerarsi pertinenza scolastica, poiché è sicuramente da considerarsi nella disponibilità dell’istituto lo spazio aperto nel quale venga consentito il regolamentare accesso e lo stazionamento degli utenti, e in particolare degli alunni, prima di entrare nella scuola.

Gli avvocati dello Studio Legale LDS in questi casi acquisiscono subito dal cliente, oltre alla documentazione medica coprovante il danno, anche e soprattutto la prova del fatto che l’evento si sia verificato nel corso dello svolgimento dell’orario scolastico o comunque in un periodo in cui il ragazzo era affidato e sotto la custodia del personale scolastico: in queste fattispecie, è infatti l’attore che deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto.

La dott.ssa Lanini sottolinea che invece alla scuola convenuta toccherà dimostrare che il sinistro è stato determinato da causa non imputabile a sé, poiché la Cassazione nella recente sentenza n. 22752 del 2013 ha ribadito che l’istituto deve provare di “avere adottato, in relazione alle condizioni della cosa e alla sua funzione, tutte le misure idonee ad evitare il danno, e che il danno si è ciononostante verificato per un evento non prevedibile né superabile con la diligenza normalmente adeguata in relazione alle circostanze concrete del caso”.

“Lo svolgimento del rapporto contrattuale tra scuola e alunno” prosegue la dott.ssa Lanini “ricomprende tutto il lasso di tempo in cui lo studente riceve la prestazione scolastica e, pertanto, sin dal momento in cui con l’apertura dei cancelli risulta consentito l’ingresso e la permanenza degli alunni nel piazzale antistante la scuola, che è inequivocabilmente una pertinenza scolastica messa a disposizione dalla scuola ai giovani, che beneficiano di questa in ragione del rapporto contrattuale sottoscritto in loro conto dai genitori;  in caso di danni, andrà citato in giudizio il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la scuola in cui si è verificato il fatto”.

Image courtesy of Sura Nualpradid  FreeDigitalPhotos.net