Il diritto del coniuge divorziato a percepire una quota di TFR
Quando l’ex coniuge può richiedere una parte del TFR dell’ex coniuge che cessa il proprio rapporto di lavoro.
Spesso accade che un coniuge, in sede di divorzio, ottenga il diritto a percepire un assegno di mantenimento.
Successivamente alla fase divorzile è fisiologico che il coniuge lavoratore, per raggiungimento del limite di età o per cambio di lavoro, ottenga la liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto.
Occorre, dunque, segnalare che l’art. 12-bis della L. 898/70 stabilisce che il coniuge nei cui confronti sia stata pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio ha diritto, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno di mantenimento divorzile, ad una percentuale dell’indennità di fine rapporto percepita dall’altro coniuge all’atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l’indennità viene a maturare dopo la sentenza di divorzio.
L’avv. Federico Lerro e i legali dello studio legale LDS evidenziano che l’importo dovuto al coniuge divorziato deve quantificarsi nella misura del 40% dell’indennità totale percepita alla fine del rapporto di lavoro, però con riferimento ai soli anni in cui il rapporto di lavoro coincise con il rapporto matrimoniale.
“Il risultato si ottiene dividendo l’indennità percepita dall’ex coniuge lavoratore per il numero degli anni di durata del rapporto di lavoro, moltiplicando il risultato per il numero degli anni in cui il rapporto di lavoro sia coinciso con il rapporto matrimoniale e calcolando il 40% su tale importo”, precisa l’avv. Lerro, in ciò richiamando la Sentenza della Cassazione n. 1348 del 2012.
Chiaramente, talvolta, il coniuge che ha diritto alla parte di TFR dell’ex non è in grado di sapere a quanto ammonti l’indennità percepita dall’altro.
In questi casi, i professionisti dello Studio Legale LDS segnalano come sia possibile promuovere la propria domanda avanzando contestualmente richiesta al Giudice di ordinare la produzione in giudizio della documentazione inerente ai conteggi e al trattamento di fine rapporto percepito dall’ex.
L’avv. Federico Lerro, al fine di stimolare i clienti a far valere in questo campo i propri diritti, spiega che “sarà il Giudice del Tribunale che ordinerà alla controparte di produrre in giudizio le prove documentali di quanto ha ottenuto dal datore di lavoro. Basterà in questo caso indicare al Giudice il datore di lavoro, l’inizio del rapporto e il periodo in cui presuntivamente il lavoro è cessato. Il Giudice, ai sensi dell’art. 210 cpc, ordinerà alla parte o al terzo la produzione della documentazione”.