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Il diritto di difesa del danneggiato da sinistro stradale

Il diritto di difesa del danneggiato da sinistro stradale

Non tutti sanno che il diritto di farsi assistere da un legale di fiducia è un diritto costituzionalmente garantito (ex art. 24 della Costituzione) a tutti i cittadini.

Il diritto difesa è riconosciuto al danneggiato di un sinistro stradale sin dal primo momento in cui si verifica l’evento lesivo, durante la fase stragiudiziale e, ovviamente, nell’eventuale fase giudiziale.

Nei sinistri stradali, gli onorari del legale sono posti a carico della Compagnia Assicurativa; quest’ultima, infatti, sarà quindi tenuta al risarcimento del danno e al pagamento delle spese legali.

In effetti, in tema di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la giurisprudenza è unanime nel riconoscere in capo al danneggiato da sinistro stradale il diritto di farsi assistere, nel corso della fase stragiudiziale, da un legale di fiducia, ottenendo il pagamento delle spese legali dalla Compagnia Assicurativa tenuta al risarcimento del danno.

La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che “il danneggiato ha facoltà, in ragione del suo diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia e, in ipotesi di composizione bonaria della vertenza, di farsi riconoscere il rimborso delle relative spese legali; se invece la pretesa risarcitoria sfocia in un giudizio nel quale il richiedente sia vittorioso, le spese legali sostenute nella fase precedente all’instaurazione del giudizio divengono una componente del danno da liquidare e, come tali devono essere chieste e liquidate sotto forma di spese vive o spese giudiziali” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2275 del 02/02/2006).

Sul punto i professionisti dello Studio Legale LDS precisano, infatti, che la negazione di un simile diritto equivarrebbe alla violazione del diritto della parte lesa di conseguire, nel corso della fase stragiudiziale, il soddisfacimento della propria tutela giurisdizionale in ossequio al fondamentale principio di uguaglianza fra le parti e del correlativo diritto di difesa, garantito dall’art. 24, comma secondo della Costituzione, rispetto al quale il principio del contradditorio si pone quale suo fondamentale ed indispensabile presupposto.

In effetti, è indubbio che l’attuale sistema legislativo in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilità civile da circolazione stradale, composto da plurimi interventi legislativi susseguitesi nel tempo, non sia di facile comprensione da parte di tutti gli utenti della strada e che quest’ultimi, anche laddove ne abbiano contezza, ben potrebbero non avere a disposizione il tempo necessario per l’espletamento delle plurime e non semplici formalità richieste dal Legislatore.

Alla luce di ciò, l’intervento di un professionista nel corso della fase stragiudiziale – volta ad ottenere il risarcimento del danno patito dal soggetto vittima incolpevole del sinistro – debba considerarsi fondamentale non solo per dirimere divergenze in ordine all’an o al quantum debeatur quanto, piuttosto, per garantire già in tale fase stragiudiziale, il rispetto del principio del contraddittorio atteso che, come noto,“l’istituto assicuratore non solo è economicamente più forte,ma anche tecnicamente organizzato e professionalmente attrezzato per affrontare tutte le problematiche in materia di risarcimento del danno da circolazione stradale,, attesa la complessità e molteplicità dei principi regolatori della materia.”

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