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Il valore di una donazione connaturata ad una controprestazione: la donazione modale

Il valore di una donazione connaturata ad una controprestazione: la donazione modale

Riportiamo un articolo scritto dalla dott.ssa Elena Laura Bini dello Studio Legale LDS per Diritto24 del Sole 24 Ore.

L’art. 769 cod. civ. prevede, per chi nutra il desiderio di dare qualcosa alle persone alle quali è legato, la possibilità di stipulare in vita un contratto a titolo gratuito, c.d. donazione.

Come è noto, infatti, un soggetto, mosso da spirito di liberalità, il donante, può stipulare un contratto con il quale arricchisce un altro soggetto, il donatario, disponendo in suo favore di un suo diritto o assumendo verso lo stesso un’obbligazione.

Chi dona può apporre all’atto di donazione svariate clausole che daranno vita a peculiari fattispecie di donazione.

In particolare, l’art. 793 cod. civ. definisce la donazione modale ovvero la donazione gravata da un onere definito modus.

L’onere imposto al donatario può essere di diversa natura: si ha una donazione modale quando, ad esempio, un genitore, dona ad uno dei figli, un bene immobile, con l’obbligo di cura e assistenza morale e materiale dello stesso per tutta la vita, oppure quando si trasferisce a titolo gratuito il diritto di proprietà di una villa con l’obbligo del donatario di ospitare il cane del donante in assenza di questi.

Giova innanzitutto precisare che la stessa legge impone un limite all’obbligo del donatario: quest’ultimo è gravato nei limiti del valore della cosa donata, non potendo richiedersi un prestazione più onerosa di quella ricevuta con la donazione.

La Suprema Corte di Cassazione (Cass. Civ. Sez. II, 7.04.2015, n. 6925) ha precisato che la presenza del modus non snatura l’essenza della donazione: la causa dell’atto è sempre lo spirito di liberalità anche se, accanto a questo, si pone un interesse del donante che trova realizzazione mediante l’adempimento dell’onere.

In altri termini, la donazione modale non rientra nella categoria dei contratti a titolo oneroso, in quanto il modus non assume la veste di corrispettivo. La liberalità rimane la causa del negozio che però viene limitata dalla presenza di un onere.

Ne deriva, pertanto, che anche il bene oggetto di donazione modale, al pari di tutti gli altri beni, è assoggettato all’obbligo di collazione.

Con una importante precisazione: seppur si è detto che l’onere non ha natura di corrispettivo, comporta comunque una diminuzione del valore della donazione; pertanto, la determinazione del valore da considerare, in caso di lesione della quota di legittima spettante per legge ad altri congiunti, deve essere effettuata tenendo conto del valore dell’onere, che, quindi, deve essere detratto dal valore del bene donato.

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