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Incidenti sugli sci o snowboard: ma chi paga?

Incidenti sugli sci o snowboard: ma chi paga?

Gli sport invernali, un tempo considerati di nicchia, stanno diventando progressivamente più popolari anche per il fatto che alcune discipline, come lo snowboard, sono molto attraenti per i giovani e che il noleggio di attrezzatura e pass sono accessibili da un pubblico più vasto.

Recenti studi dimostrano però che l’aumento di affluenza sulle piste, senza una congrua preparazione atletica ed educazione sportiva, diventa una fonte di rischio considerevole e, infatti, anche i sinistri hanno subito un’impennata.

Ovviamente, laddove questi siano dovuti ad imprudenza, negligenza e imperizia dello sciatore saranno ad esso unicamente addebitabili. Ci sono però una vasta gamma di situazioni che possono dar corso ad una richiesta di risarcimento danni: ad esempio, le anomalie della pista, la mancata adozione di barriere protettive e così via. In pratica, la causa del sinistro deve essere costituita da una vera e propria insidia o trabocchetto, vale a dire una situazione anomala non superabile da uno sciatore attento e diligente.

Così, la Giurisprudenza ha ritenuto che il gestore di un impianto sciistico debba segnalare frane, precipizi anomali, sbarramenti improvvisi, mentre nessun obbligo di avvertimento sussiste per quegli ostacoli che lo sport sciistico è chiamato a superare normalmente (Trib. Bolzano, 8 novembre 1975 in Resp. Civ. Prev. 1977, 611; Corte App. Trento, 28 febbraio 1979, in Resp. Civ. prev., 1980, 706).

Quanto poi alla responsabilità del gestore per la presenza di buche o difetti della pista, gran parte della Giurisprudenza ritiene che tale responsabilità sussista in capo al gestore dell’impianto solo laddove quest’ultimo abbia assunto l’obbligo di manutenzione delle piste e ne dia indicazione agli utenti.

Secondo parte della Giurisprudenza di merito, poi, il sinistro riconducibile a colpa del gestore dell’impianto, nella fase di discesa, può essere a questo addebitato a titolo di responsabilità extracontrattuale; e ciò sulla base del fatto che il contratto di trasporto con skilift o seggiovia sarebbe relativo soltanto alla fase di risalita e non può estendere i suoi effetti alla fase di discesa, che viene effettuata dallo sciatore autonomamente con i suoi mezzi (così Tribunale di Torino, 23 aprile 1978 in Riv. Giur. Circ. e Trasp. 1986, 762; Corte d’Appello di Trento, 28 febbraio 1979, in Resp. Civ. Prev., 1980, 706).

In ultimo, la fase di risalita è disciplinata dalle norme che regolano il contratto di trasporto e, pertanto, la norma principale a cui fare riferimento è quella contenuta nell’art. 1681 Cod. Civ. (in forza della quale, il vettore risponde dei sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante il viaggio e della perdita o dell’avaria delle cose che il viaggiatore porta con sé, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno). In particolare, il gestore si libera da responsabilità se prova di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.

I professionisti dello Studio Legale LDS segnalano che, all’interno di un panorama giuridico così variegato, ogni caso concreto meriterà una valutazione preliminare ad hoc, onde evitare problemi di nutrire false aspettative di risarcimento, che poi saranno disattese.

Image courtesy of marcolm  FreeDigitalPhotos.net