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Infortunistica stradale: il c.d danno da fermo tecnico del mezzo

Infortunistica stradale: il c.d danno da fermo tecnico del mezzo

Il danno da fermo tecnico quale ulteriore pregiudizio al proprietario del mezzo danneggiato dal sinistro.

Nell’ambito della responsabilità civile da circolazione stradale inevitabilmente accade che il mezzo che subisca dei danni in conseguenza di un sinistro stradale, debba essere ricoverato presso un’autofficina per la riparazione dei danni materiali patiti a seguito dell’urto.

In un simile caso, dunque, il proprietario del mezzo danneggiato oltre al danno materiale al proprio veicolo patisce un ulteriore danno, ovvero quello di non poter utilizzare il mezzo durante il tempo necessario per eseguire a regola d’arte le riparazioni del danno causato dal sinistro. Il fermo del veicolo, dunque, genera disagi non poco rilevanti per il proprietario che si vede costretto a rinunciare all’utilizzo del mezzo per un certo periodo di tempo, con possibili gravi conseguenze sulle sue abitudini di vita e sullo svolgimento della sua attività lavorativa.

Spesso accade, tuttavia, che il proprietario del mezzo danneggiato dal sinistro non richieda il risarcimento del danno economico subito per l’indisponibilità del mezzo durante il periodo necessario alla sua riparazione. I legali Federico Lerro e Paola Lanini, esperti nel settore dell’infortunistica stradale, segnalano invece come, a seguito di numerose pronunce giurisprudenziali, operi la risarcibilità del c.d danno da fermo tecnico del mezzo che sia rimasto forzatamente in sosta presso un’autofficina per la riparazione.

I professionisti dello studio chiariscono come tale voce di danno sia autonoma e distinta rispetto a quella relativa al danno materiale riportato dal veicolo in seguito al sinistro stradale. La dott.ssa Lanini, in particolare, chiarisce che “ricoverare il veicolo che rimarrà, quindi, inutilizzato per un certo periodo di tempo ai fini della la riparazione, incide sulla svalutazione del valore di mercato subita dal mezzo durante la permanenza in officina, e, d’altro canto, non esime il proprietario, in tale lasso di tempo, dal pagamento di alcuni costi fissi quali, ad esempio, la tassa di circolazione ed il premio di assicurazione.”

Il danno da fermo tecnico, inteso come spese fisse sostenute dal proprietario del veicolo nonostante il mancato uso della vettura e il deprezzamento della stessa durante la sosta forzata in officina, è risarcibile in via equitativa senza la necessità di fornire alcuna specifica prova rilevando, a tal fine, la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo anche a prescindere dall’uso effettivo a cui esso è destinato.

Il danneggiato, dunque, che chiede il ristoro del c.d danno da fermo tecnico è tenuto a dimostrare solo i giorni di fermo del veicolo senza dover fornire alcuna specifica prova con riguardo ai pregiudizi patiti. Tali pregiudizi, infatti, sono da considerarsi conseguenza naturale e immediata della sosta forzata del veicolo.

I legali Lerro e Lanini sottolineano, tuttavia, come il risarcimento di tale danno venga quantificato in via forfettaria tenendo conto non già dei giorni effettivamente impiegati per la riparazione del veicolo, bensì delle ore di manodopera del riparatore. Un giorno di fermo tecnico corrisponde a otto ore di manodopera del riparatore per aggiustare il mezzo incidentato.

Ovviamente, specificano i legali, il danno da fermo tecnico potrà essere preteso e risarcito tutte le volte in cui il danno materiale patito dal veicolo oggetto di riparazione sia tale da comportare una privazione del veicolo per almeno qualche giorno e non per qualche ora.

I legali Lerro e Lanini segnalano, altresì, come l’accezione di “danno da fermo tecnico” ricomprenda anche le ulteriori ed eventuali poste di danno indirettamente e non immediatamente ricollegabili alla sosta forzata della vettura, come ad esempio le spese sostenute per il noleggio di un’altra vettura o l’impossibilità di eseguire una particolare attività con il veicolo, come quella lavorativa.  Tali poste di danno, tuttavia, non potranno essere risarcite in via automatica, dovendo il proprietario fornire la prova sia dell’impossibilità di utilizzare il mezzo per i giorni in cui esso è stato sottratto alla sua disponibilità, sia del danno patito che del nesso eziologico sussistente tra l’impossibilità di utilizzare il mezzo e il danno realmente patito.

Quanto sopra rende, a maggior ragione, incontestabile la richiesta di rimborso delle spese sostenute per auto a noleggio ogni qualvolta tale servizio venga messo a disposizione del danneggiato da parte dell´autoriparatore, il quale abbia documentato il relativo costo mediante emissione di regolare fattura per il noleggio di un veicolo sostitutivo per il tempo necessario alla riparazione.

Lo Studio Legale LDS, dunque, in caso di sosta forzata del veicolo e in presenza di danni ulteriori rispetto a quelli relativi alle spese fisse e alla svalutazione del mezzo, consiglia di acquisire e conservare tutta la documentazione attestante gli ulteriori danni subiti, quali ad esempio la fattura emessa per il noleggio dell’auto sostitutiva, i biglietti dei mezzi pubblici utilizzati per gli spostamenti, etc.

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