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La Cassazione sancisce che la responsabilità medica colposa si applica a tutti i medici di un reparto, primario incluso

La Cassazione sancisce che la responsabilità medica colposa si applica a tutti i medici di un reparto, primario incluso

Nessuno, e nemmeno il Medico, può invocare l’esonero da responsabilità confidando che un altro provveda a correggere il proprio errore.

Chiunque è nelle condizioni di avvedersi di un palese e grave errore diagnostico risponde dell’incapacità altrui. Il medico risponde quindi anche delle incompetenze di altri colleghi, non potendo invocare a sua difesa il fatto che il paziente sia di fatto seguito dal proprio medico di fiducia. Non ha nessuna attenuante, nemmeno se decide di rimborsare personalmente la famiglia della vittima per evitare di essere accusato di omicidio colposo.

La sentenza n. 4985/2014 della IV sezione della Cassazione penale ha esposto chiaramente quali sono i doveri del medico e quali sono le responsabilità condivise con i colleghi.

Nel caso specifico, un medico ginecologo – dopo aver visionato gli esami di una donna di 24 anni al terzo mese di gravidanza – decide di non intraprendere alcuna terapia nonostante la glicemia fosse di gran lunga superiore al valore normale. A causa del perdurare di nausea e vomito (peraltro frequenti nel primo trimestre di gravidanza) il ginecologo dispone il ricovero della paziente nella clinica privata in cui prestava servizio per sottoporla ad ulteriori accertamenti che confermarono valori di glucosio molto elevati senza attivare alcun intervento terapeutico. Dopo tre giorni la donna entra in coma glicemico e, nonostante venga disposto l’immediato ricovero presso un ospedale pubblico, la paziente muore per un grave coma diabetico.

I giudici di Cassazione hanno ritenuto accertata la responsabilità colposa di tutti i medici e del primario per non aver diagnosticato una patologia evidente e di conseguenza non aver avviato le cure e i trattamenti terapeutici adeguati che sicuramente avrebbero salvato la paziente. Per la difesa il primario, avendo lasciato la clinica prima che la paziente si aggravasse, avrebbe avuto una responsabilità limitata. La sentenza dei giudici ha ritenuto invece tutti i medici, primario incluso, colpevoli allo stesso modo in quanto il modus operandi del reparto «non costituiva di fatto una compagine di sanitari ma il luogo di copresenza di medici che erano delle monadi senza, quindi, che avvenisse alcun consulto o si esplicasse alcuna cooperazione. Questo spiega il fatto che la paziente sia stata lasciata in balia delle cure inappropriate di uno dei medici, mentre gli altri sanitari e il primario si disinteressavano al caso».

Dalla ricostruzione dei fatti è emerso, inoltre, che il primario pur essendo entrato in relazione con la paziente non aveva preso visione della cartella clinica in quanto nessuno l’aveva compilata. La cartella fu infatti compilata tre giorni dopo il ricovero, quando la situazione era già precipitata. Prima di allora non era stata fatta alcuna annotazione, né allegata alcuna documentazione utile ad un orientamento terapeutico.

Ma il primario, come la Cassazione ricorda, «è tenuto a ruolo di supervisione nei confronti degli altri terapeuti presenti nel reparto, anche quando i pazienti erano a essi affidati. La supervisione non ammette che ci si può passivamente affidare ma occorre instaurare un rapporto critico-dialettico con gli altri sanitari, tanto più quando il caso si rivela per qualunque ragione di problematica risoluzione».

Quindi anche quando, come nel caso in questione, il danno viene risarcito e ai familiari della donna la società assicuratrice paga una somma cospicua, nessuna attenuante può essere concessa a nessun sanitario, perché come si legge nella sentenza di condanna si tratta non solo di «gravissima imperizia» ma di «disinteresse sostanziale nei confronti della sorte della vittima». Quest’ultimo comportamento è assolutamente imperdonabile per un medico.

COMMENTO: C’è poco da commentare. I giudici della IV sezione della Cassazione penale hanno emesso una sentenza che farà scuola.

Il medico è un essere umano, non è perfetto e può sbagliare. L’errore purtroppo è sempre dietro l’angolo e nessuno può dirsi immune. Ma una cosa è l’errare umanum est ed un’altra è non adottare protocolli di comportamento sanitario che all’interno di un reparto sono vitali per il buon funzionamento dello stesso.

La pratica, poi, di redigere cartelle cliniche in ritardo è una cattiva abitudine che va combattuta con forza. La mancata raccolta dei dati anamnestici e della storia clinica pre ed intra degenza non consente né al curante di reparto, né al medico di guardia e nemmeno al primario di avere costantemente sottomano quelle informazioni sanitarie che consentono di intervenire prontamente in caso di emergenza improvvisa e che sono altresì preziose per il buon andamento delle terapie. Un primario che in un reparto tollera un tale comportamento viene meno ad uno dei suoi fondamentali ruoli di sanitario.

Qualsiasi Medico che legge le motivazioni di questa sentenza non può che essere solidale con i giudici perché anche uno studente di medicina al primo anno sa che, in un reparto di ginecologia o altro, lasciare una paziente gravida con iperglicemia senza trattamento è un comportamento irresponsabile e nemmeno il Primario può sottrarsi alla sua responsabilità.

Quando, ancora studentessa al V anno di Medicina, frequentavo il reparto di Unità Coronarica e Prima Geriatria dell’Ospedale Sant’Orsola Malpighi il primario Prof. Giovanni Di Biase, mio grande maestro, rimproverò duramente una giovane dottoressa per non aver segnalato al servizio di cucina la dieta ipoglicemica per un paziente affetto da diabete in terapia.

Fu una bella lezione per tutti ed io la ricordo ancora molto bene.

Dott.ssa Fiammetta Trallo

Specialista in Ginecologia e Ostetricia

 Image courtesy of artur84  FreeDigitalPhotos.net