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La mancanza della data e del luogo di emissione sull’assegno bancario: le conseguenze civili

La mancanza della data e del luogo di emissione sull’assegno bancario: le conseguenze civili

Quante volte, in buona fede, emettiamo assegni, limitandoci ad indicare la cifra e il beneficiario, senza compilare data e luogo? Ancor più spesso, in qualità di prenditori, integriamo tali requisiti al momento dell’incasso e della negoziazione presso lo sportello bancario.

Le conseguenze di tale comportamento, a dir poco superficiale, sono tali da rendere nullo il titolo di pagamento che abbiamo ricevuto (o emesso).

Come è noto, l’assegno bancario è un titolo di credito esecutivo recante l’ordine rivolto ad una banca di pagare al possessore del titolo la somma in esso indicata.

Ai sensi del numero 5 dell’art. 1 del R.D. 21.12.1933 n. 1736 (Legge Assegno) l’assegno bancario deve, tra l’altro, contenere l’indicazione della data e del luogo dove l’assegno bancario è emesso.

L’articolo 2, comma 1, della medesima norma, dispone che “il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come assegno bancario”.

La Cassazione ha più volte ribadito che l’assegno bancario emesso senza data è quindi nullo come tale e non costituisce un titolo di credito, ma ha il solo valore di promessa di pagamento ai sensi dell’art. 1988 c.c., potendosi presumere iuris tantum l’esistenza del rapporto sottostante (da ultimo Cass. 05.03.2006 n. 4804).

Non essendo titolo esecutivo non può essere presentato all’incasso, non può essere protestato, ed il suo mancato pagamento non integra illeciti amministrativi e non consente l’iscrizione del traente nella centrale di allarme interbancaria (CAI).

La nullità del titolo per mancanza di data e luogo attiene al momento della compilazione/emissione dell’assegno e non al momento della sua presentazione all’incasso: “la Cassazione ha più volte chiarito che l’assegno si perfeziona giuridicamente con l’emissione, cioè nel momento in cui esso dalla disponibilità del traente passa in quella del prenditore” spiega l’Avv. Federico Lerro dello Studio Legale LDS “ed è in quel momento che l’emittente perde il possesso del titolo che, formatosi, esce contestualmente dalla sua disponibilità giuridica”. Tra le molte Sentenze a riguardo, Cass. 30.07.2009 n. 17749 e Cass. 31.01.2006, n. 2160.

Quindi, se al momento dell’emissione non viene segnata la data sull’assegno, non potrà poi più essere apposta per una valida integrazione del titolo.

Va da sé che il prenditore dell’assegno senza data, non può assolutamente modificare il titolo ne tanto meno vi può apporre la data mancante.

Infine, deve essere definitivamente chiarito che non è possibile accordarsi per una compilazione differita della data o del luogo: è infatti invalido l’eventuale patto tra traente e prenditore con il quale quest’ultimo viene autorizzato ad apporre la data dopo la consegna dell’assegno proprio perché con tale consegna c’è stata ormai la perdita del controllo giuridico del traente sull’assegno stesso.

A tal riguardo, il Tribunale di Roma con Ordinanza collegiale del 29.07.2010 ha riconosciuto che “effettivamente la giurisprudenza è univoca nell’affermare che l’assegno privo dell’indicazione della data è un titolo radicalmente nullo e può valere solo come promessa di pagamento” ..e che non “appare possibile supplire a tale carenza con il potere conferito dal traente al prenditore di completare successivamente il titolo con la data mancante, essendosi ritenuta inefficace tale delega, in quanto è necessario che tutti gli elementi dell’assegno siano presenti al momento della sua emissione (Cass. N. 828 del 1967)”.

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