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La modifica delle condizioni di separazione

La modifica delle condizioni di separazione

La natura dei mutamenti delle circostanze di fatto e di diritto che giustificano una modifica delle condizioni.

Quando i coniugi si separano, il provvedimento di omologa di una separazione consensuale o la Sentenza che ha deciso una separazione giudiziale solitamente contengono le disposizioni di natura economica che riguardano i coniugi e la prole, l’assegnazione della casa e la disciplina dell’affidamento dei figli. Può accadere che, successivamente alla separazione, avvengano dei mutamenti di circostanze di fatto e di diritto che possono giustificare una modifica delle condizioni, con espresso riguardo alle statuizioni relative all’assegno di mantenimento, alla prole e alla casa familiare.

Infatti, i provvedimenti adottati dal Giudice in sede di separazione non hanno carattere decisorio e sono per loro natura sempre modificabili: per giustificati motivi il Giudice può revocare o mutare le determinazioni originarie, su istanza di uno o di entrambi i coniugi.

Nel caso vi sia accordo tra i coniugi, la modifica delle condizioni di separazione può avvenire mediante un accordo stragiudiziale o con un ricorso giudiziale congiunto. In caso contrario, con l’introduzione di un ricorso ai sensi di cui all’art. 710 c.p.c..

Il Giudice dovrà decidere con un Decreto motivato avente natura di Sentenza, che potrà essere impugnato con un reclamo alla Corte di Appello e poi, nel caso, in Cassazione. È ovvio che l’onere della prova spetti al coniuge che ha richiesto la modifica, che dovrà dimostrare il peggioramento delle proprie condizioni economiche oppure un miglioramento di quelle dell’altro.

La casistica è ampia: uno dei coniugi ha raggiunto una maggiore stabilità economica, con notevole incremento di reddito, rispetto a quella goduta durante il matrimonio, ovvero ha visto notevolmente ridursi la propria capacità reddituale, oppure il figlio mostra crescendo una spiccata avversità a stare con il genitore presso cui vive stabilmente, etc.

Lo Studio Legale LDS, infatti, ha seguito casi di modifica necessaria a seguito della restituzione a uno dei coniugi della casa adibita ad abitazione familiare, che ha reso possibile un aumento dell’assegno percepito a titolo di mantenimento; come pure modifiche riguardanti la rideterminazione del regime di affidamento dei figli sulla base del maggior interesse per la prole e delle mutate condizioni di vita e studio.

In un altro recente patrocinio, i legali si sono occupati di un caso in cui il coniuge affidatario aveva trasferito all’estero la prole senza chiedere il preventivo consenso dell’altro: oltre a denunciare quanto accaduto alle competenti autorità giudiziarie in sede penale, il coniuge non affidatario ha potuto richiedere la revisione delle condizioni precedentemente stabilite, ottenendo l’affidamento esclusivo dei figli.

L’avv. Federico Lerro segnala come il rito sia contraddistinto da celerità, poiché avviene dinanzi al Tribunale in sede Collegiale riunito in Camera di Consiglio; ciò comporta che, nel caso di contenzioso, il ricorso deve essere completo di ogni deduzione difensiva e probatoria, nonché corredato da tutta la documentazione necessaria a dimostrare il mutamento invocato.

Per questo motivo l’avv. Federico Lerro, prima di dare impulso giudiziario alla richiesta di modifica, approfondisce con il coniuge ogni aspetto utile a sostenere la domanda in modo completo e vincente.