La polizza assicurativa per la responsabilità civile dell’Amministratore di condominio diviene strumento per l’acquisizione del consenso assembleare
La recentissima Riforma, operata dalla Legge 11 dicembre 2012, n. 220, da un lato innova la disciplina applicabile al diritto condominiale e, dall’altro, recepisce consolidati orientamenti giurisprudenziali ormai da tempo applicati alla materia in discorso.
Tra le novità degne di nota vi è, in particolare, l’obbligo della polizza di responsabilità civile per l’Amministratore di condominio (art. 9, Legge 11 dicembre 2012 n. 220).
Effettivamente, l’art. 9, Legge 11 dicembre 2012 n. 220, nel sostituire il testo dell’art. 1129 Cod. Civ., prevede che l’Assemblea possa subordinare la nomina dell’Amministratore al fatto che lo stesso si doti di una polizza individuale di assicurazione, che copra gli atti compiuti nell’esercizio del suo mandato.
I legali avvertono come lo strumento della polizza, in un momento di grande diffidenza generale come quello odierno, potrà essere visto dall’Assemblea come un elemento essenziale e necessario per la valida acquisizione del necessario consenso assembleare per la nomina dell’Amministratore.
In effetti, se è vero che tale possibilità data all’Assemblea possa essere motivo di convincimento psicologico della stessa nel conferire l’incarico all’Amministratore è altrettanto vero che tale requisito non è obbligatorio.
I Professionisti dello Studio Legale LDS segnalano poi che il quarto comma dell’innovato articolo 1129 Cod. Civ., prevede a carico dell’Amministratore un adeguamento dei massimali della polizza nel caso in cui si debba far fronte a lavori straordinari, oppure, laddove vi sia già una polizza comprensiva di tale voce, la stessa dovrà essere accompagnata da una dichiarazione della compagnia assicurativa che garantisca le condizioni previste per un importo non inferiore a quello deliberato dalla stessa Assemblea condominiale.
In effetti, i massimali di polizza di assicurazione generale per la responsabilità civile dell’Amministratore di Condominio dovranno essere deliberati dalla stessa Assemblea Condominiale. Sul punto, l’avv. Federico Lerro ritiene che i massimali della polizza di assicurazione non dovranno essere inferiori all’ammontare dell’importo dell’ultimo bilancio consuntivo approvato dall’assemblea.
Ad ogni modo, avvertono i Professionisti dello Studio Legale LDS, la polizza per la responsabilità civile rimane comunque uno strumento utile per manlevarsi dalle conseguenze patrimoniali pregiudizievoli che possono derivare al Condominio in conseguenza di errori od omissioni dell’Amministratore; fermo restando che il contratto di assicurazione coprirà solo gli atti colposi dell’assicurato e non le sue condotte dolose.