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La procedura di separazione e divorzio avanti all’ufficiale di stato civile

La procedura di separazione e divorzio avanti all’ufficiale di stato civile

La seconda modalità è disciplinata dall’art. 12 legge n. 162/2014 che prevede la possibilità per i coniugi di concludere dinnanzi al Sindaco, quale ufficiale dello stato civile, un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.

Questa procedura è prevista per un numero di casi più ristretto rispetto alla negoziazione assistita: essa infatti è rivolta alle sole coppie che non hanno figli minori o maggiorenni incapaci, portatori di handicap o economicamente non autosufficienti e, ed in questo si coglie l’aspetto più peculiare di questo nuovo istituto, non richiede l’assistenza necessaria di un legale, potendo i coniugi inviare direttamente all’Ufficiale dello Stato Civile la dichiarazione attestante la volontà di separarsi o di far cessare gli effetti civili del matrimonio secondo le condizioni tra questi concordate.

Sul punto, i professionisti dello studio legale LDS evidenziano che la previsione di una assistenza solo facoltativa di professionisti, su una materia così delicata quale è la “crisi coniugale”, potrebbe dar luogo a situazioni di prevaricazione di un coniuge sull’altro,  potenzialmente lesive dei suoi diritti.

Image courtesy of Stuart Miles_ FreeDigitalPhotos.net