La prudenza e l’attenzione alla guida non sono mai troppe
La presenza di ghiaccio su una strada pubblica acciottolata, causato dalla rottura di una tubazione comunale sotterranea, può essere considerato un pericolo visibile e facilmente evitabile.
IL CASO. Un motociclista percorreva una strada acciottolata allorquando, a causa di una larga buca piena d’acqua ghiacciata, perdeva il controllo del mezzo cadendo così rovinosamente a terra.
In conseguenza del sinistro, il motociclista riportava danni alla persona e danni materiali al motoveicolo e ne chiedeva il risarcimento al Comune del luogo dove si era verificato il sinistro, in quanto proprietario della strada e onerato della relativa manutenzione ex art. 2051 Cod. Civ.
In particolare, si evidenzia che sulla strada acciottolata era presente ghiaccio, formatosi per la rottura della tubazione sotterranea nel luogo del sinistro; e, quindi, non imputabile a un fenomeno naturale, quale ad esempio il gelo dell’acqua piovana.
Tuttavia, la Pubblica Amministrazione negava la propria responsabilità e, pertanto, non provvedeva al risarcimento del danno, costringendo il danneggiato ad agire in giudizio.
Purtroppo, tanto il primo grado di giudizio, quanto il secondo si concludevano con pronunce sfavorevoli al danneggiato, che così proponeva ricorso per cassazione.
LA PRONUNCIA. Con sentenza n. 4233/2015 del 3 marzo 2015, la Terza Sezione della Corte di Cassazione ha statuito sul caso sopra esposto, ritenendo che “il comportamento del danneggiato assume un rilievo causale, in quanto la circostanza oggettiva di non essersi avveduto tempestivamente di una situazione pericolosa, visibile secondo i criteri di carattere generale, evidenzia uno stato di disattenzione da parte del danneggiato che può interrompere il nesso causale fra la causa del danno e il danno stesso, divenendo a sua volta causa determinante dell’incidente”.
In pratica, la presenza di ghiaccio sulla strada acciottolata, causato dalla rottura di una tubazione comunale sotterranea, è stato considerato nella fattispecie descritta (prima dalla giurisprudenza di merito e poi dalla giurisprudenza di legittimità) un pericolo visibile e facilmente evitabile, comportando così colpa in capo al danneggiato.