Le nuove norme in tema di separazione e divorzio: la negoziazione assistita nel diritto di famiglia
Il decreto legge n. 132/2014, convertito nella legge n. 162/2014 titolata “Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia civile”, ha introdotto importanti riforme in tema di diritto di famiglia finalizzate ad evitare ai cittadini ingiustificabili lungaggini giurisdizionali in tutti i casi in cui i coniugi si accordino per definire in modo soddisfacente tutti gli aspetti della separazione o del divorzio.
Invero, la suddetta legge ha ampliato l’autonomia privata dei cittadini nell’ambito del diritto di famiglia introducendo due nuove modalità per separarsi o divorziare: la convenzione di negoziazione assistita e la procedura di separazione e divorzio avanti all’Ufficiale di Stato Civile.
In particolare, accanto ai consueti procedimenti giudiziali, la legge n. 162/2014 ha introdotto all’art. 6 la Procedura di negoziazione assistita per definire e/o modificare consensualmente le condizioni di separazione e di divorzio.
Questa nuova possibilità, oltre che una comune volontà dei coniugi, richiede la presenza di un avvocato di fiducia per parte ed è applicabile sia alle coppie senza figli sia alle coppia con figli, maggiorenni o minorenni che siano.
Protagonisti assoluti di questo nuovo istituto sono gli avvocati ed il Pubblico Ministero: ai legali spetta il compito di guidare i coniugi nella redazione dell’accordo e al Pubblico Ministero quello di rilasciare un nulla osta (oppure un’autorizzazione, laddove vi siano figli minori, figli maggiorenni incapaci oppure economicamente non autosufficienti).
Sul punto, i professionisti dello studio legale LDS, rilevano che l’esclusione dei casi di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, in netto contrasto con un’evoluzione giuridica sempre più volta all’equiparazione dei figli naturali a quelli legittimi, costituisce sicuramente uno degli aspetti più critici della riforma che merita, quantomeno, una riconsiderazione da parte del legislatore.
Lo Studio Legale LDS consiglia questa procedura, in quanto anche, con l’aiuto di altri professionisti psicologi, commercialisti e/o eventualmente notai, è possibile risolvere problematiche che in sede giudiziale diventano esplosive e difficilmente risolvibili nel breve periodo.
Invero, con una mediazione tra le parti guidata da professionisti di vari ambiti, svolta in un ambiente più accogliente (stante il supporto fornito eventualmente da più specialisti), è possibile definire in minor tempo un accordo satisfattivo degli interessi di entrambe le parti.