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Report da REHA Conference: la bozza di riforma del Nomenclatore Tariffario

Report da REHA Conference: la bozza di riforma del Nomenclatore Tariffario

Novità e criticità della bozza di riforma del Nomenclatore Tariffario realizzata dal Ministero della Salute e resa nota nel febbraio 2015.

Si è svolta la seconda edizione di REHA Conference, tenutasi il giorno 15 maggio 2015 a Roma presso il Radisson Blu Es. Hotel, organizzata dalla casa editrice Edisef, con il patrocinio di Assortopedia (Associazione Nazionale Imprese Ortopediche) aderente a Confindustria e S.I.M.F.E.R. (Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa).

L’avvocato Federico Lerro e la Dott.ssa Paola Lanini, dello Studio Legale LDS, hanno partecipato con interesse ed entusiasmo a questo importante evento.

L’appuntamento di REHA Conference ha consentito il confronto e l’approfondimento tra i produttori di ausili ortopedici e riabilitativi, le associazioni di medici e operatori del settore e le associazioni delle persone disabili, relativamente all’importante tema concernente la bozza di riforma del Nomenclatore Tariffario realizzata dal Ministero della Salute unitamente ad alcune Regioni e resa pubblica nel mese di febbraio 2015.

Secondo i principali produttori di ausili ortopedici-riabilitativi e le associazioni di medici ed operatori del settore presenti alla Conferenza, con tale testo di riforma – ancora privo della parte tariffaria, di competenza ministeriale, e delle modalità di fornitura, di competenza regionale – l’apprezzabile sforzo ed impegno della volontà politica di modificare l’ormai vecchio e desueto Nomenclatore Tariffario, istituito con decreto ministeriale n. 332/1999, rischierebbe di essere del tutto vanificata a causa delle modalità poste in essere per attuare l’aggiornamento del Nomenclatore. In effetti, a dire dei partecipanti, i lavori di riforma volti ad attuare il predetto e necessario aggiornamento sono stati svolti dal Ministero della Salute praticamente in segretezza senza alcun coinvolgimento delle Associazioni interessate al settore.

Il Nomenclatore Tariffario istituito con il decreto ministeriale n. 332/1999 e la necessità di aggiornamento periodico.

Il Nomenclatore Tariffario attualmente ancora in vigore è quello stabilito dal decreto ministeriale n. 332 del 27 agosto 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 settembre 1999, dal titolo «Regolamento recante norme per le prestazioni di assistenza protesica erogabili nell’ambito del servizio sanitario nazionale: modalità di erogazione, e tariffe».

Esso individua specificatamente le categorie di persone che hanno diritto all’assistenza protesica, le prestazioni che comportano l’erogazione dei dispositivi riportati negli elenchi 1, 2 e 3 e, infine, le modalità di erogazione.

Più precisamente l’elenco n. 1 del Nomenclatore contiene i dispositivi (protesi, ortesi e ausili tecnici) costruiti su misura e quelli di serie la cui applicazione richiede modifiche eseguite da un tecnico abilitato su prescrizione di un medico specialista ed un successivo collaudo da parte dello stesso. L’elenco n. 1 contiene, altre sì, i dispositivi di fabbricazione continua o di serie finiti che, per essere consegnati ad un determinato paziente, necessitano di essere specificamente individuati e allestiti a misura da un tecnico abilitato, su prescrizione del medico specialista. L’elenco n. 2 del Nomenclatore contiene, invece, i dispositivi (ausili tecnici) di serie la cui applicazione o consegna non richiede l’intervento del tecnico abilitato mentre, l’elenco n. 3 del Nomenclatore contiene gli apparecchi acquistati direttamente dalle aziende di unità sanitarie locali (Usl).

Nel decreto ministeriale n. 332 del 1999 il criterio di suddivisione degli elenchi dei disposi era stato realizzato, dunque, tenendo conto del fatto che alcuni dispositivi, di cui all’elenco 2, pur essendo di fabbricazione di serie, potevano essere considerati «standard» e quindi acquistabili ed erogabili con modalità standardizzate quali le gare, mentre altri, di cui all’elenco 1, anch’essi di produzione industriale ma «specialistici» in quanto si rivolgono a bisogni complessi, hanno necessità di essere scelti ad personam e adattati da una figura competente per rispondere puntualmente alle specifiche caratteristiche dell’utilizzatore.

La bozza di riforma del Nomenclatore istituito con decreto ministeriale n. 332 del 1999

Il ministro Lorenzin il 4 febbraio 2015 ha relazionato in 12° commissione permanente sui livelli essenziali di assistenza rilevando le problematiche attinenti al mancato aggiornamento, dal 1999, del Nomenclatore Tariffario.

Il Ministero della Salute nelle recenti bozze per la revisione del Nomenclatore ha dichiarato che in sede di riforma è stata prevista una suddivisione degli elenchi prevedendo:

–          Elenco 1 che comprende tipologie di dispositivi che non si trovano pronti sul mercato e che devono essere realizzati singolarmente in relazione ai bisogni e alle caratteristiche del singolo fruitore, c.d. dispositivi “su misura”;

–          Elenco 2 contenente la tipologia di dispositivi realizzati industrialmente, c.d. “di serie”, ma con caratteristiche tra loro differenti che, richiedono, per poter essere forniti in modo adeguato, specifici percorsi di individuazione del dispositivo appropriato, di adattamento e conseguentemente di erogazione.

Rispetto a tale suddivisione di elenchi sono state previste – in ossequio anche all’esigenza clinica e funzionale del decreto ministeriale n.332 del 1999 – anche le modalità di acquisto e fornitura consistenti nella scelta ad personam per le tipologie su misura e nelle procedure di appalto per i dispositivi di serie.

In effetti la nuova revisione del Nomenclatore, presentata dal Ministero della Salute, prevede specificatamente “per compensare eventuali maggiori oneri derivanti dall’inserimento di nuove tipologie di ausili tecnologici” il passaggio dal c.d. regime tariffario all’acquisto con procedure di gara a costi più bassi per tutti quei presidi non classificati come “presidi su misura”. Secondo il Ministro, “l’evoluzione tecnologica ha consentito l’immissione in commercio di una gamma di ausili di fabbricazione industriale in grado di soddisfare le più diverse esigenze degli assistiti e permette quindi di avere, per ogni tipologia inclusa negli elenchi, un’ampia e diversificata gamma di dispositivi tra cui scegliere l’ausilio meglio rispondente a necessità o caratteristiche particolari senza dover ricorrere a fabbricazioni su misura”.

Inoltre, nella bozza di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri per l’aggiornamento del Nomenclatore nell’elenco 1, relativo agli ausili su misura, sono stati inseriti funzioni e aggiuntivi destinati ad implementare gli ausili di serie, acquistati mediante gara, al fine di rendere gli stessi maggiormente appropriati ed adeguati alle problematiche del singole fruitore.

Nella bozza del nuovo Nomenclatore è previsto altresì che l’elenco 2 venga suddiviso in tre sub elenchi: un elenco denominato 2A comprendente gli ausili di serie che richiedono la messa in opera da parte del tecnico abilitato, un elenco 2B relativo a quegli ausili di serie proni per l’uso ed, infine, un elenco 2C concernente le prestazioni professionali.

La bozza di riforma, dunque, nel prevedere l’acquisto mediante gara di appalto – che come noto prevede un unico modello vincitore per tutti gli assistiti appartenenti al bacino d’utenti della stazione appaltante – di tutti gli ausili di serie di cui all’elenco 2, non consente la messa a disposizione di più modelli, per ciascuna tipologia, entro cui effettuare la scelta del dispositivo più idoneo a ciascun fruitore ponendosi, così, in contraddizione con il diritto del disabile – nell’ambito della tipologia prescritta – di scegliere l’ausilio più adatto che risponda alle sue precise esigenze nell’ambito di uno specifico progetto riabilitativo individuale.

In conclusione, dunque, alla luce della bozza di riforma al Nomenclatore in uso, si dovrà dapprima acquistare attraverso la gara di appalto un dispositivo di cui all’elenco 2A e/o 2B che, tuttavia, per rispondere alle necessità e alle caratteristiche del fruitore dovrà essere sottoposto a posteriori ad interventi “su misura” atti a modificarne la struttura.

Secondo l’Avv. Federico Lerro “una sicura criticità di questa preannunciata riforma è costituita sicuramente dal fatto che il sistema dei pubblici appalti previsto dalla bozza non può essere utilizzato per tutte le tipologie di ausili di serie di cui all’elenco 2.

In effetti, tale tipologia di acquisto ben può essere riservata all’acquisto di dispositivi di serie standardizzabili, ma non già anche a quelle tipologie di ausili che, pur essendo considerati di serie, richiedono una scelta personalizzata che preveda sin dall’origine – e non con interventi ex post alla aggiudicazione della gara di appalto – l’individuazione del modello maggiormente appropriato al fruitore.”

Di seguito, alcune immagini della conferenza.

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