Blog

Risarcimento del danno non patrimoniale

Risarcimento del danno non patrimoniale

L’ex art. 2059 del Codice Civile riporta che “Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge”. Ma cosa vuol dire non patrimoniale? E soprattutto, quali sono i casi determinati della legge?

Vediamo di approfondire.

Secondo la Cassazione Civile n.14402/2011, il danno non patrimoniale si può manifestare come una “modifica peggiorativa della personalità da cui consegue uno sconvolgimento dellʹesistenza, e in particolare delle abitudini di vita, con alterazione del modo di rapportarsi con gli altri…”. Si tratta di uno sconvolgimento dellʹesistenza che, pur senza degenerare in patologie medicalmente accertabili (danno biologico), si rifletta in unʹalterazione della sua personalità tale da comportare o indurlo a scelte di vita diverse …(Vedi Cass., Sez. Un., 11 novembre 2008, n. 26972; Cass., 12/6/2006, n. 13546; Cass., Sez. Un., 24/3/2006, n. 6572.).

Ai fini puramente descrittivi psicologico-giuridici, vengono distinte tre classi di danno non patrimoniale:

–          Danno psichico: alterazione delle funzioni mentali, dell’affettività, del tono dell’umore e delle pulsioni, evidenziando quindi una patologia – temporanea o permanente – nella salute psichica che causa un disturbo psicopatologico diagnosticabile. Il danno psichico, coerentemente con l’art. 1223 c.c., richiede il suo risarcimento come lesione dell’integrità psichica e/o come conseguenti mancate utilità non patrimoniali.

–          Danno esistenziale: cambiamento nell’espressione della personalità, nella qualità e nello stile di vita che comprendono gli interessi, la famiglia, i rapporti sociali, il lavoro e il sistema di valori. Si avverte quindi un peggioramento nella conduzione della propria vita, pregiudicando il futuro.

–          Danno morale: stato di tristezza e prostrazione, giuridicamente chiamata “sofferenza psichica”, senza però un’alterazione del proprio equilibrio interno e della salute psichica; si tratta infatti di un turbamento psichico soggettivo che inciderebbe sulla dignità umana.

Veniamo ora alla seconda questione, ovvero cosa la legge identifica come causa determinante di un danno non patrimoniale.

Va sottolineato come si debba effettuare una distinzione tra danno evento e danno conseguenza: il primo consiste in un vero e proprio trauma psichico che rappresenta il presupposto stesso del danno; il secondo implica la trasformazione peggiorativa delle condizioni di vita della persona danneggiata, ovvero una conseguenza immediata e diretta del trauma.

Le situazioni che possono generare danno sono molteplici:

–          il lutto

–          danno da nascita indesiderata

–          wrongful life (nascita con malformazione non diagnosticata dagli esami prenatali)

–          danno dei congiunti

–          danno alla sfera sessuale

–          stalking

–          gaslighting (violenza psicologica in cui si fa dubitare la vittima della propria memoria e percezione)

–          da menomazione della capacità visiva

–          danno estetico

–          danno da colpa professionale

–          mobbing

–          lesioni fisiche

Come per il danno biologico, l’indagine peritale per la valutazione del danno psichico deve essere condotta ad almeno 18/24 mesi di distanza dall’evento traumatico, in modo tale da dichiarare così il danno permanente.

La sintomatologia riscontrata nell’accertamento di un danno non patrimoniale, andrà a inserirsi in una classe di gravità espressa in punti percentili, sulla base dell’entità della sintomatologia, della compromissione socio-lavorativa, del grado di esame di realtà, del livello evolutivo dei meccanismi di difesa utilizzati dalla psiche e dall’identità e il tipo di confini instaurati tra il Sé e il resto del mondo. Questi criteri vengono quindi valutati a fronte di una vasta gamma di sintomi riportati, variando sul loro livello di gravità:

–          disturbi d’ansia: fobie, PTSD, disturbo ossessivo-compulsivo, disturbo d’ansia generalizzato; disturbo acuto da stress; attacchi di panico;

–          disturbi dell’umore: disturbi depressivi, distimia, disturbo bibolare; ciclotimia

–          disturbi dissociativi; ipocondria; somatizzazione; dimorfismo corporeo; disturbo algico (percezione di dolore); amnesia e/o fuga dissociativa; disturbo schizoaffettivo; depersonalizzazione; disturbi psicotici.

Se a voi che state leggendo vi ritrovate in quanto finora scritto, sarà necessario contattare uno psicologo formato specificamente nell’ambito giuridico, in quanto le CTP (Consulenze Tecniche di Parte) per le richieste di risarcimento danni non patrimoniali sono molto tecniche e richiedono una preparazione specifica del professionista. Verrà svolta un’indagine approfondita sulla persona danneggiata attraverso colloqui clinici e test psicodiagnostici, non solo per delineare il quadro clinico in essere, ma anche per rilevare eventuali problematiche preesistenti, che possano essere reclamate come concause del disturbo dalla parte avversa. Il lavoro dello psicologo è quindi effettuare una diagnosi differenziale necessaria ad individuare la sintomatologia coerente alle fasi post-traumatiche o, al contrario, svelare un quadro clinico preesistente.

_

Dott.ssa Barbara Pagliari, psicologa

_

Image courtesy of by stockimages  FreeDigitalPhotos.net