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Superare la crisi recuperando gli interessi di mora ex D.lgs 231/02

Superare la crisi recuperando gli interessi di mora ex D.lgs 231/02

COME SUPERARE IL PERIODO DI CRISI: LA LIQUIDITÀ DERIVANTE DAGLI INTERESSI DI MORA EX D.LGS 231/02 POSTI A CARICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DEBITRICE

Le ASL e le Aziende Ospedaliere non pagano puntualmente e le imprese soffrono: gli interessi di mora possono riequilibrare la bilancia.

È calcolato in circa 40 miliardi di euro il credito complessivo che le imprese hanno maturato nei confronti delle Asl italiane. Tale dato, tuttavia, non prende in considerazione il credito per interessi di mora che vantano le Imprese fornitrici, che è statisticamente difficile da calcolare e che quindi sfugge ad ogni rilevamento.

Questo dato pone in rilievo un fenomeno tipicamente italiano: i lunghissimi tempi di pagamento della Sanità italiana sono all’origine della crisi che stringe nella morsa le piccole e medie imprese del settore.

Le Asl e le Aziende Ospedaliere peggiori d’Italia? Non stupisce che i peggiori ritardi si riscontrino presso l’Asl Napoli 1 Centro, con un tempo medio di pagamento di 1.676 giorni (poco più di 4 anni e 7 mesi) e l’A.O. Federico II di Napoli con 1.321 giorni (fonte CGIA di Mestre, gennaio 2012).

Comunque l’analisi nazionale dei ritardi fa emergere una preoccupante situazione:

  • DSO (tempo medio di pagamento) Nord Italia pari a 155 giorni: Veneto 254, Val d’Aosta 78, Trentino 82, Friuli 84, Liguria 165, Lombardia 98, Piemonte 327.
  • DSO  Centro Italia pari a 294 giorni: Emilia Romagna 255, Toscana 257, Lazio 318, Abruzzo 195, Umbria 127, Marche 124, Molise 856, Sardegna 217
  • DSO Sud Italia pari a 449 giorni: Campania 644, Basilicata 138, Calabria 926, Puglia 300, Sicilia 236 (fonte Assortopedia, maggio 2013)

Ma esiste per le Imprese una soluzione che spesso viene, inspiegabilmente, ignorata dagli stessi imprenditori: in caso di ritardo nel pagamento da parte della Pubblica Amministrazione, il D.Lgs. 231/02 stabilisce che sono dovuti gli interessi di mora, pari al tasso di riferimento della BCE pubblicato in G.U. e valido per sei mesi, aumentato di 7 punti.

Salvo diverse pattuizioni, gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza.

Il credito per interessi è una vera e propria voce del bilancio dell’Impresa. Infatti, in tutti i casi in cui maturano interessi di mora,le aziende creditrici devono procedere alla loro imputazione al conto economico, anche se sussistono dubbi sulla effettiva riscossione ( secondo il valore presumibile di realizzo). Le imprese, quindi, non possono esimersi dal rilevare gli interessi moratori nemmeno se – come fatto per lo più fino ad ora – non è loro intenzione richiederne il pagamento.

Così facendo, tuttavia, l’Imprenditore rinuncia ad una fonte certa e lecita di liquidità, creando un danno alle proprie casse e alla compagine sociale: sono infatti configurabili profili di responsabilità, in capo all’amministratore di una società che ometta di agire a tutela della compagine sociale per il recupero del credito per interessi.

“I ritardi nei pagamenti creano ovviamente problemi alla liquidità dell’impresa e complicano le finanze delle imprese fornitrici” spiegano gli Avv.ti Federico Lerro e Francesco Maria Lino di Omnialex s.r.l. “con grave danno per le imprese che, in un momento di grave recessione economica come quello attuale, hanno difficoltà ad accedere a qualsiasi forma di credito. Gli interessi moratori del 7% + tasso legale, invece, possono riequilibrare la bilancia economica, a patto che l’imprenditore decida di attivarsi per recuperare il proprio credito”.

“Il credito per interessi” continuano gli Avv.ti Lerro e Lino “è assai cospicuo e ammonta solitamente a somme realmente importanti. Nella nostra esperienza, invece, abbiamo notato come le Imprese inspiegabilmente trascurino tale voce e omettano di attivarsi per il recupero degli interessi”.

Omnialex s.r.l., che opera su tutto il territorio nazionale, promuove le azioni giudiziarie volte al recupero del credito da interessi, su pagamenti avvenuti fino a dieci anni fa; le azioni giudiziarie di questo tipo, infatti, fanno sì che i Tribunali ingiungano alle ASL e alle Aziende Ospedaliere di pagare gli interessi di cui al D.lgs 231/02 fino all’ultimo centesimo, calcolando gli importi di mora così maturati dalla data di scadenza fattura a quella del pagamento.

Articolo apparso sul sito di Omnialex